Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 26 pagine

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3.6 Altre ripercussioni

La promozione della mobilità multimodale farà sì che la Svizzera possa sfruttare in modo sistematico l’eccellente contesto di cui beneficia (buone infrastrutture, elevato livello di formazione ed esperienza pluriennale nell’integrazione dei TP) nell’ambito della digitalizzazione della mobilità. Soluzioni innovative come «Mobility as a Service» (MaaS), già realtà in Finlandia, sarebbero possibili anche nel nostro Paese, dove contribuirebbero a creare le condizioni quadro per prestazioni pionieristiche a livello internazionale.

4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201623 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201624 sul programma di legislatura 2015–2019.

4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Il progetto s’inquadra nella Strategia del Consiglio federale del 20 aprile 2016 per una Svizzera digitale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto concerne principalmente la LTV e la Lferr, che hanno il loro fondamento costituzionale negli articoli 87, 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale. Il progetto è conforme alla Costituzione e alla legge.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’adozione del progetto non determina alcuna incompatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto assume la forma di un atto modificatore a livello di legge. Tale atto contiene una modifica della LTV e, in correlazione a questa, una modifica della Lferr.

5.4 Delega di competenze legislative

Non è previsto alcun trasferimento di competenze legislative a dipartimenti, gruppi e uffici ai sensi dell’articolo 48 della legge del 21 marzo 199725 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

5.5 Protezione dei dati

Il progetto tiene conto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e, sostituendo l’articolo 54 LTV con i nuovi articoli 19 capoverso 1bise 19a, introduce una normativa specifica sull’utilizzo dei dati nei trasporti pubblici.

23 FF 2016 909

24 FF 2016 4605

25 RS 172.010