Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 26 pagine
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Obbligo per i terzi di farsi registrare come intermediari della mobilità per accedere alla distribuzione di biglietti dei trasporti pubblici
Per accedere alla distribuzione di biglietti dei TP, i terzi devono avere la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera ed essere notificati presso la CAF/ComFerr. L’obbligo di notifica garantisce che le imprese operanti sul mercato siano conosciute e ciò semplifica la vigilanza sul mercato. Questa normativa corrisponde a quelle esistenti in altri settori, quali ad esempio nei servizi postali e di telecomunicazione. L’obbligo di stabile organizzazione in Svizzera assicura l’applicazione della regolamentazione anche nei confronti delle imprese straniere. Le disposizioni del diritto del lavoro o del diritto settoriale sono comunque giuridicamente vincolanti e non necessitano di essere dichiarate come requisiti per accedere al mercato.
Le imprese notificate con sede in Svizzera sono registrate dalla CAF/ComFerr in qualità di intermediari della mobilità. Solo in questo modo ottengono il diritto alla distribuzione dei biglietti per conto terzi e all’accesso all’infrastruttura di distribuzione nei TP. Così è definito il novero delle imprese autorizzate ed è chiaro quali sono le imprese a cui il settore dei TP è tenuto a concedere l’accesso alla distribuzione dei biglietti. Il registro degli intermediari della mobilità è pubblico.
Per l’accesso al suo mercato di distribuzione il settore dei TP può esigere adeguate garanzie. Tuttavia eventuali requisiti riguardanti la capacità finanziaria (solvibilità, garanzie) di un intermediario della mobilità devono essere giustificati e proporzionati e non possono diventare ostacoli immotivati all’ingresso sul mercato. Da un lato si tratta di impedire che, in caso di insolvenza di un intermediario della mobilità, al sistema dei TP vengano a mancare entrate per un ammontare significativo. Dall’altro non devono essere richieste garanzie sproporzionate, poiché queste impedirebbero di fatto l’ingresso sul mercato di piccole imprese interessate, come ad esempio le start up, in qualità di intermediari della mobilità. Eventualmente i requisiti di solvibilità possono essere messi in relazione con il numero di biglietti venduti dagli intermediari. Indipendentemente da ciò, se un intermediario della mobilità non è più in grado di adempiere i suoi obblighi finanziari, si applica il diritto in materia di esecuzione e fallimento.
I diritti e gli obblighi sono disciplinati in linea di massima nella legge e precisati nelle normative di settore
Attualmente i terzi non hanno alcun diritto legale di vendere all’utenza biglietti di imprese dei TP per conto di queste ultime. Una tale vendita è possibile solo sulla base di singoli accordi con le imprese dei TP. Ciò costituisce un ostacolo per l’integrazione dei TP in offerte multimodali innovative.
La sovranità tariffale e il trasporto diretto fanno sì che le imprese dei TP abbiano un obbligo implicito di distribuzione. Agli intermediari della mobilità esterni al settore dei TP viene concesso un diritto alla distribuzione dei biglietti dei TP garantendo loro un accesso controllato a questa distribuzione. Tale diritto comprende la vendita di biglietti dei TP per conto delle imprese di trasporto che forniscono la prestazione. La corrispondente restrizione dell’autonomia privata delle imprese dei TP è giustificata dal preponderante interesse pubblico. Infatti l’apertura del mercato della distribuzione incrementa la domanda di servizi dei TP e ne migliora il grado di utilizzo decongestionando il traffico nelle ore di punta. Inoltre una maggiore concorrenza nella distribuzione può incentivare le innovazioni e far sì che i viaggiatori, meglio informati, prendano decisioni più appropriate sul comportamento da adottare nella loro mobilità. L’efficienza dell’intero sistema ne risulta così incrementata. I trasportatori sono tenuti a consentire la vendita senza discriminazioni dei loro assortimenti da parte degli intermediari. Tuttavia non esiste alcun obbligo per le imprese dei TP di rendere subito accessibili tutti gli assortimenti per la vendita da parte di terzi. Il Consiglio federale si aspetta comunque che il settore dei TP punti di propria iniziativa a realizzare questo obiettivo e predisponga, ad esempio, abbonamenti trasferibili.
Il diritto alla distribuzione per conto terzi dei biglietti è controbilanciato dall’obbligo del conteggio: gli intermediari della mobilità devono conteggiare i biglietti venduti e trasmettere puntualmente tutti i dati pertinenti alle imprese dei TP. Questa trasmissione dei dati della vendita garantirà il conteggio e consentirà il controllo dei biglietti. Inoltre gli intermediari della mobilità devono comunicare alle imprese dei TP i dati identificativi dei viaggiatori. Obblighi analoghi sono previsti anche in altre regolamentazioni di settore, ad esempio nei servizi postali.
Gli utenti non pagano i biglietti dei TP alle imprese di questo settore che effettuano i trasporti, bensì agli intermediari della mobilità (cosiddetto pagamento indiretto). Gli intermediari sono però tenuti per legge a indennizzare le imprese dei TP secondo la loro tariffazione ed entro i termini stabiliti per i biglietti venduti. Questo obbligo di pagamento nei confronti delle imprese dei TP sussiste indipendentemente dal fatto che gli acquirenti dei biglietti si siano avvalsi della prestazione di trasporto o abbiano pagato agli intermediari il prezzo di acquisto. Il rischio delcredere è dunque sopportato da questi ultimi. Gli intermediari sono tenuti a fornire i servizi all’utenza, qualora ciò sia richiesto nelle condizioni di accesso al settore dei TP. Tra questi servizi rientrano ad esempio la consulenza prima della vendita o il cosiddetto servizio dopo vendita, come i cambiamenti di prenotazione o i rimborsi per i biglietti dei TP. Se vengono loro richieste tali prestazioni, ai sensi del divieto di discriminazione gli intermediari terzi hanno diritto alle stesse indennità delle imprese dei TP che forniscono le offerte di mobilità.
Si rinuncia a concedere agli intermediari della mobilità un diritto sancito per legge a una provvigione di intermediazione per i biglietti venduti. Tuttavia nelle condizioni di accesso il settore dei TP può prevedere la concessione di provvigioni agli intermediari. In questo caso, secondo il principio di non discriminazione, gli intermediari hanno lo stesso diritto alle provvigioni di intermediazione che si applica tra le imprese dei TP. Questo principio sarebbe violato se in generale solo le imprese dei TP, ma non gli intermediari terzi, ottenessero provvigioni per la vendita dei biglietti. Un sistema di provvigioni basato su accordi tra imprese dei TP sarebbe problematico anche dal punto di vista del rispetto della legislazione sulla concorrenza. La decisione in merito alla concessione e all’importo di provvigioni per la vendita di biglietti dei TP viene quindi lasciata al mercato. Per sfruttare al meglio i potenziali di un mercato della distribuzione aperto, si deve fare in modo che gli intermediari non si finanzino (unicamente) mediante provvigioni.
Gli intermediari della mobilità dispongono di una libertà di definizione dei prezzi sancita per legge. Possono quindi definire autonomamente i prezzi dei biglietti nonché dei loro servizi globali e proporre, ad esempio, riduzioni e aumenti. I prezzi che gli intermediari stabiliscono per gli utenti non devono pertanto corrispondere necessariamente alle tariffe fissate dal settore dei TP. Grazie a questa flessibilità dei prezzi possono essere sviluppate nuove offerte come quelle collegate ad altre prestazioni o forfait mensili per l’utilizzazione di servizi di trasporto pubblici e privati. Con la suddetta libertà i nuovi attori sono incentivati a elaborare prodotti e servizi innovativi. Poiché gli intermediari della mobilità sono tenuti a indennizzare le imprese dei TP come titolari delle tariffe versando loro il prezzo ordinario dei biglietti, la libertà di definizione dei prezzi non compromette né la sovranità tariffale delle imprese dei TP né l’ammontare delle loro entrate. Secondo la Confederazione non sussiste il rischio che un intermediario possa, in misura consistente e per lungo tempo, offrire riduzioni considerevoli (finanziando autonomamente la differenza) allo scopo di conquistare una posizione dominante sul mercato e riuscire a dettare i prezzi per i TP. Da un lato infatti un tale modello commerciale richiederebbe per anni l’investimento di importanti somme da parte dell’intermediario al fine di compensare le perdite. Dall’altro il nuovo