Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 26 pagine
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collegato, ai sensi della non discriminazione, il corrispondente diritto degli intermediari terzi a essere indennizzati per queste prestazioni nella stessa misura degli intermediari dei TP.
Secondo il capoverso 4, gli intermediari della mobilità sono liberi nella definizione dei prezzi. Ciò significa che possono fissare autonomamente il prezzo per la rivendita dei biglietti dei TP agli utenti, applicando sia sconti che supplementi. Così si può accrescere l’auspicata attrattività delle offerte. In ogni caso, però, gli intermediari della mobilità devono versare alle imprese dei TP l’intero importo dei biglietti secondo le tariffe stabilite.
Agli intermediari della mobilità non è riconosciuto un diritto legale alla provvigione di intermediazione per la vendita dei biglietti. Provvigioni di questo tipo possono tuttavia figurare nelle condizioni di accesso previste dal settore dei TP. In tal caso, secondo il capoverso 5, gli intermediari – ai fini della non discriminazione – godono dello stesso diritto alla provvigione di intermediazione che si applica tra le imprese dei TP.
Art. 37 cpv. 4
Per motivi terminologici, «imprese di trasporto» è sostituito anche qui con «imprese».
Art. 54
Questo articolo è abrogato. I contenuti sono stati rielaborati e inseriti nel nuovo articolo 19a.
Art. 56 cpv. 1
Le controversie patrimoniali tra privati rientrano di norma nel diritto civile, non in quello pubblico. È quindi ovvio che il capoverso 1 venga esteso agli intermediari della mobilità.
2.2 Legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie
Gli adeguamenti agli articoli 6, 8c, 40b, 66, 89 e 91 sono puramente formali.
Art. 40atercpv. 1 lett. g, 2 lett. f e 3bis
Le nuove competenze attribuite alla CAF/ComFerr nell’ambito dell’accesso alla distribuzione di servizi di mobilità secondo gli articoli 17 e 23a LTV implicano l’adeguamento dell’articolo 40aterLferr. Le modifiche si basano sulla versione della Lferr di cui al decreto federale concernente il progetto sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF, 16.075, DF 28.9.2018, FF 2018 5125).
Il capoverso 1 lettera g concerne la competenza della CAF/ComFerr di decidere in merito alle controversie concernenti la garanzia di un accesso senza discriminazioni all’infrastruttura di distribuzione nei TP. Vi rientra anche la questione dell’adeguatezza di un eventuale indennizzo di utilizzazione.
Il capoverso 2 lettera f riguarda la sorveglianza dell’accesso senza discriminazioni all’infrastruttura di distribuzione nei TP, esercitata dalla CAF/ComFerr analogamente a quanto previsto per altri ambiti.
La CAF/ComFerr tiene un registro accessibile al pubblico in cui sono iscritti gli intermediari della mobilità di cui all’articolo 23a capoverso 1 LTV (cpv. 3bis).
Vedi al riguardo anche le considerazioni ai numeri 1.2.2 – 1.2.4.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Con il rafforzamento della concorrenza e il conseguente incremento dell’offerta di servizi di mobilità innovativi, si può supporre che in futuro i costi di distribuzione nei TP nel complesso diminuiranno. Ci si può inoltre attendere un aumento del grado di utilizzo dei TP e dei biglietti venduti, con conseguente possibile incremento delle entrate delle imprese di trasporto. Nuove offerte consentiranno collegamenti migliori e più convenienti in regioni periferiche e orari marginali, collegamenti che andranno ancora meglio integrati nel sistema globale della mobilità. A lungo termine si dovrebbe quindi avere una tendenza alla diminuzione delle indennità accordate da Confederazione, Cantoni e Comuni nel traffico regionale e locale.
Non sono previste ulteriori ripercussioni finanziarie.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
I compiti aggiuntivi conferiti alla CAF/ComFerr determineranno, in termini di personale, un onere supplementare ancora da stimare. Per l’UFT non sono previste ripercussioni di questo tipo.