Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 26 pagine
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Il Consiglio federale intende rafforzare la protezione dei dati e adeguarla alle nuove condizioni tecnologiche e sociali. Alla popolazione devono essere garantiti un maggior controllo dei propri dati e una migliore trasparenza. Pertanto il 15 settembre 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla revisione totale della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)19. La revisione pone anche le premesse affinché la Svizzera possa ratificare la convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati e recepire la direttiva dell’UE sulla protezione dei dati nell’ambito del perseguimento penale. In tal modo il Consiglio federale garantisce la comunicazione transfrontaliera di dati. Al momento la LPD si trova in fase di deliberazione parlamentare.
Nell’ambito della riforma del traffico regionale viaggiatori (TRV) si stanno esaminando, in adempimento della mozione 13.3663, dei provvedimenti volti a rendere a lunga scadenza più affidabile ed efficace il finanziamento del traffico viaggiatori. La procedura di ordinazione sarà semplificata, le competenze della Confederazione e dei Cantoni sottoposte a verifica, gli incentivi finanziari e la responsabilità delle imprese di trasporto chiariti e l’orientamento generale rafforzato.
1.2.7 Altre normative
Modifiche dell’articolo sul trattamento di dati da parte delle imprese dei trasporti pubblici Art. 19 cpv. 1bis e art. 19a LTV – finora art. 54 LTV
La digitalizzazione, la comparsa di nuovi modelli commerciali nel trasporto di viaggiatori e la mobilità multimodale obbligano le imprese dei TP e altri fornitori di mobilità a reagire con rapidità e in modo individualizzato alle esigenze degli utenti.
Quanto ora prescritto all’articolo 54 LTV sul trattamento di dati da parte delle imprese dei TP non tiene sufficientemente conto dell’interesse dei viaggiatori e delle imprese a un’offerta di servizi innovativi. Ciò perché non chiarisce quali siano le attività delle imprese dei TP con trattamento di dati sottoposte alle prescrizioni della LPD e quali siano queste disposizioni: gli articoli concernenti le imprese pubbliche (art. 16 – 25bis) o quelli relativi ai privati (art. 12–15). Concretamente, ci si pone anche la domanda se un trattamento di dati nei TP si possa basare sul consenso degli utenti.
Questa domanda assume un rilievo particolare proprio in rapporto alle offerte della mobilità multimodale. Attualmente i fornitori della mobilità esterni ai TP sottostanno alle prescrizioni previste per i privati (art. 12–15), ad es. nel caso di intermediazione di corse e di veicoli condivisi. Dalle prestazioni integrative dell’offerta dei TP proposte da queste imprese derivano le catene di mobilità multimodale. Il diritto vigente ostacola tali cooperazioni, poiché stabilisce requisiti differenziati in materia di protezione dei dati per le imprese interessate.
Proprio per questa ragione si propone una modifica del corrispondente articolo della LPD. Il suo scopo è di introdurre una normativa che dia il via libera alle innovazioni, ma che salvaguardi anche la protezione dei dati e la libertà dei viaggiatori e di altre persone. Si tratta in particolare di rendere possibili servizi di mobilità multimodale e sistemi di biglietteria al passo coi tempi.
Con la nuova normativa, in linea di principio, nel trattamento di dati le imprese dei TP non sottostanno più alle prescrizioni in materia di protezione dei dati previste per gli organi federali (art. 16–25bisLPD), bensì a quelle per le persone private (art. 12–15 LPD). In futuro, tali imprese avranno quindi anche la possibilità, previo consenso dei viaggiatori, di utilizzare i dati di questi ultimi per altri scopi, come ad esempio la composizione di catene di mobilità multimodale per poi offrire ai viaggiatori stessi altri servizi. Tuttavia, le imprese dei TP che agiscono a titolo sovrano limitando i diritti o la libertà delle persone continuano a essere soggette agli articoli 16–25bisLPD e a poter trattare dati solo a condizione di disporre in merito di una esplicita base legale.
Nel contesto della digitalizzazione che avanza occorre tener conto in misura adeguata anche dell’esigenza legittima delle persone che desiderano viaggiare senza divulgare dati personali, ossia in forma anonima. Secondo la nuova normativa, le imprese sono perciò tenute a proporre nel settore del traffico concessionario e sottoposto ad autorizzazione anche viaggi senza trattamento di dati. Questa possibilità di viaggiare in modo anonimo deve essere non discriminatoria e facilmente accessibile, ossia comparabile ad altre offerte che prevedono un trattamento dei dati. Ciò significa che tale possibilità non può essere svantaggiosa specialmente a livello di prezzo o implicare un dispendio sproporzionato per gli utenti interessati. È questo un caso in cui si applicano gli obblighi relativi alle tariffe, secondo i quali per gli utenti che si trovano in situazioni simili si prevedono anche condizioni simili (art. 15 cpv. 3 LTV). Tuttavia i costi aggiuntivi derivanti dall’offerta di viaggio in forma anonima possono essere presi in considerazione nel prezzo in misura adeguata. Logicamente, prezzi vantaggiosi che implicano ad esempio la non trasferibilità ad altre persone (come titoli di trasporto personalizzati per determinate tratte ecc.) non sono usufruibili in modo anonimo. Ovviamente, senza il trattamento dei dati personali, non è altresì possibile avvalersi dei vantaggi della biglietteria automatica, come ad esempio il calcolo del prezzo solo a viaggio ultimato o dopo un certo periodo di utilizzo.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
In alternativa alla soluzione proposta, sono state esaminate e respinte le possibilità illustrate qui di seguito.
Non è auspicabile il mantenimento dello status quo, ossia un’apertura su base volontaria della distribuzione nei trasporti pubblici
In linea di massima l’apertura della distribuzione nei TP potrebbe avvenire mantenendo lo status quo, cioè su base volontaria e senza alcuna regolamentazione a livello di legge. In questo caso le imprese dei TP garantirebbero contrattualmente a terzi il diritto sia di concludere in loro rappresentanza contratti di trasporto a favore dell’utenza sia di accedere all’infrastruttura di distribuzione, attualmente costituita dalla piattaforma NOVA. Tutte le condizioni di accesso e di utilizzazione sarebbero oggetto di trattativa e verrebbero concordate caso per caso in via contrattuale.
Questa procedura corrisponderebbe a quella per la distribuzione internazionale dei biglietti aerei. Dagli anni Settanta esistono nel settore del trasporto aereo sistemi di prenotazione con pagamento allestiti per lo più dalle stesse compagnie; nel frattempo sono diventati veri e propri sistemi di distribuzione globale. Per le compagnie aeree l’incentivo a rendere disponibili i rispettivi dati di distribuzione sta nel fatto che così le loro offerte diventano visibili e prenotabili a livello mondiale attraverso innumerevoli agenzie di viaggio. Inoltre, i sistemi di prenotazione dei voli sono interconnessi con molte piattaforme di prenotazione online. Alla luce di simili
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