Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 3 contiene una norma potestativa che consente il sostegno da parte della Confederazione alle infrastrutture per i dati e la distribuzione se appropriato e opportuno per lo sviluppo dei servizi di mobilità multimodale.

In questo modo, qualora si presenti una necessità in tal senso, la Confederazione può sostenere in modo mirato la realizzazione di piattaforme di dati per la mobilità globale nonché di infrastrutture di distribuzione per le offerte di mobilità. Ciò può rivelarsi indispensabile quando è evidente che gli interessi dell’economia privata non producono alcuna soluzione soddisfacente per le esigenze di promozione della mobilità multimodale. Non si tratta di elaborare applicazioni per gli utenti finali, bensì di garantire una base di dati adeguata per lo sviluppo di simili applicazioni per l’utenza da parte di TP e fornitori privati. Questa base di dati, fondamento del futuro sistema di mobilità svizzero, deve essere obiettiva, duratura, affidabile, trasparente e quindi libera da interessi commerciali. Ciò può servire da una parte a garantire alle imprese la sicurezza degli investimenti necessaria per l’elaborazione di nuove applicazioni e dall’altra ad assicurare l’influenza dell’amministrazione pubblica sulla gestione del traffico nell’ottica di un sistema globale dei trasporti funzionante.

Per le infrastrutture della distribuzione è prioritaria la realizzazione di condizioni generali migliori per la distribuzione a cura dei fornitori di mobilità esterni ai TP. Da parte loro, le imprese dei TP dispongono già di un’infrastruttura comune di distribuzione. L’obiettivo consiste nell’integrare nelle catene di mobilità il maggior numero possibile di imprese con offerte come, ad esempio, veicoli in condivisione, taxi e passaggi in auto condivisi. Per tali imprese la presenza di infrastrutture di distribuzione facilmente accessibili potrebbe ridurre gli ostacoli all’ingresso nel mercato della mobilità multimodale, anzi fornirebbe loro degli incentivi. La necessità di intervento e il ruolo della Confederazione nella realizzazione di queste infrastrutture contestuali di distribuzione sono oggetto di esame nell’ambito dei lavori per i piani delle misure del DATEC «Massnahmenpläne Mobilitätsdaten und Vertrieb Mobilitätsanbieter ausserhalb des öV» (Piani delle misure, dati sulla mobilità e distribuzione dei fornitori di mobilità esterni ai TP). Vedi al riguardo i numeri 1.2.5 e 1.2.6.

Il capoverso 4 stabilisce che per accedere ai dati tecnici e alle infrastrutture di distribuzione delle imprese dei TP si applicano i principi della non discriminazione e della trasparenza. Per quanto riguarda il contenuto e l’entità minimi dei dati e dei sistemi a cui le imprese dei TP devono garantire l’accesso perché si possa raggiungere l’obiettivo della promozione della mobilità multimodale, indicazioni dettagliate possono essere fornite nelle disposizioni esecutive del Consiglio federale secondo l’articolo 63 LTV. In conformità al principio dell’assunzione dei costi, per l’accesso le imprese dei TP possono riscuotere congrui indennizzi di utilizzazione. Questi devono essere concepiti in modo non discriminatorio, ma possono anche essere riscossi in misura differenziata, ad esempio secondo il numero e l’entità degli accessi o dei biglietti venduti. Per il calcolo si applica il principio della copertura dei costi, vale a dire che l’indennizzo va quantificato secondo i costi d’esercizio correnti e non può prevedere un margine di guadagno. Inoltre la base di calcolo dell’indennizzo deve essere trasparente.

Art. 17 cpv. 1 lett. f, 1bis, 1 ter, 3 e 4

Al capoverso 1 lettera f le imprese dei TP vengono incaricate di regolare la gestione di una infrastruttura comune di distribuzione. Si tratta di un mandato legale esplicito per l’esercizio di un’infrastruttura di distribuzione nei TP ai sensi della piattaforma NOVA, già oggi curata dal settore dei TP per l’attuazione del trasporto diretto, con la partecipazione finanziaria dell’amministrazione pubblica tramite le ordinazioni nel traffico regionale viaggiatori.

Secondo il capoverso 1bis, al momento opportuno le imprese dei TP mettono a disposizione dell’infrastruttura comune di distribuzione, nella forma e nella qualità richieste, tutti i dati tecnici e personali necessari per la distribuzione dei servizi di mobilità. Si intendono qui tutti i dati di distribuzione rilevanti, cioè, concretamente, tutti i dati utili a garantire il trasporto diretto, come i dati tecnici, ossia quelli sui prezzi, sulle tariffe o sull’assortimento. Nei dati tecnici rientrano non solo gli assortimenti del trasporto diretto nazionale, ma, espressamente, anche quelli delle comunità. Questo è l’unico modo per adempiere l’obbligo di garantire il trasporto diretto. In misura limitata, vanno poi messi a disposizione anche i dati personali, così da poter stabilire se, in riferimento a un determinato arco di tempo, una persona dispone di biglietti o abbonamenti già precedentemente acquistati e rilevanti per un viaggio. I dati personali servono da una parte a consentire un’offerta completa all’utenza e dall’altra a effettuare il conteggio e il controllo del diritto al trasporto.

Al capoverso 1terè sancito l’obbligo per le imprese dei TP di garantire agli intermediari della mobilità l’accesso all’infrastruttura comune di distribuzione. La garanzia dell’accesso alla distribuzione o, più concretamente, all’infrastruttura di distribuzione è presupposto dell’auspicata vendita di biglietti attraverso intermediari nell’ambito dei servizi di mobilità multimodale. L’accesso deve rispettare i principi dell’articolo 11a capoverso 4, cioè deve essere non discriminatorio e trasparente.

Al capoverso 3 il modello adottato finora per le normative di settore sul trasporto diretto e sulla responsabilità viene esteso in modo esplicito anche all’accesso alla distribuzione. Il settore dei TP ha quindi l’incarico di realizzare l’accesso alla sua distribuzione e, nel rispetto delle condizioni generali e dei principi sanciti per legge, stabilire le condizioni concrete di tale accesso nell’ambito di convenzioni settoriali di validità generale che, analogamente alle normative finora esistenti nel settore del trasporto diretto, devono essere sottoposte all’approvazione dell’UFT. A questo riguardo l’UFT effettua un esame preliminare per stabilire se le condizioni giuridiche generali (in particolare l’art. 11a cpv. 4) sono state rispettate.

In modo analogo a quanto accaduto finora in altri settori, il capoverso 4 prevede che l’UFT possa emanare le disposizioni del caso e imporre l’applicazione dell’articolo nel caso in cui le imprese non garantiscano agli intermediari della mobilità l’accesso all’infrastruttura di distribuzione o il settore non trovi un accordo.

Art. 19 cpv. 1 bis

La nuova normativa dell’articolo 19 capoverso 1bisobbliga le imprese operanti nel settore del traffico concessionario o sottoposto ad autorizzazioneo a offrire anche viaggi in forma anonima attraverso contratti di trasporto di viaggiatori senza trattamento di dati. Ai sensi della non discriminazione, questi viaggi devono essere in linea di massima paragonabili alle offerte che comportano un trattamento di dati. Ciò significa in particolare che non possono presentare svantaggi ingiustificati a livello di prezzo (cfr. anche l’art. 15 cpv. 3 LTV) e che devono essere facilmente accessibili per i viaggiatori. Nel prezzo si può tenere conto, in misura adeguata, dei costi supplementari derivanti dall’offerta anonima. Logicamente, prezzi vantaggiosi che implicano ad esempio la non trasferibilità ad altre persone (come titoli personalizzati per determinate tratte ecc.) non sono usufruibili in modo anonimo. Senza il trattamento dei dati personali, non è altresì possibile avvalersi dei vantaggi della biglietteria automatica, come ad esempio la determinazione del prezzo solo a viaggio ultimato o dopo un certo periodo di utilizzo.