Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 26 pagine
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L’accento sarebbe posto sulle normative concernenti i dati concreti indispensabili che i diversi attori dovrebbero rendere accessibili per raggiungere l’obiettivo della promozione della mobilità multimodale.
La concretizzazione di gran parte delle disposizioni di legge è affidata al settore dei TP che, nell’ambito dei principi legali, deve stabilire le condizioni di accesso nelle normative settoriali da sottoporre all’approvazione. In particolare si tratta di precisare i dettagli concernenti i diritti e gli obblighi degli intermediari della mobilità, tra cui i servizi all’utenza, il servizio dopo vendita, le indennità di distribuzione, le provvigioni e i requisiti concreti, ad esempio per le interfacce tecniche, i dati di distribuzione, i conteggi e gli indennizzi di utilizzazione. Se una tale normativa di settore non viene elaborata, la Confederazione interviene secondo le norme ormai consolidate nel trasporto diretto (art. 17 cpv. 4 LTV).
A completamento della normativa di settore, i dettagli relativi al diritto di accesso possono essere definiti in accordi di diritto civile tra gli intermediari della mobilità e le imprese dei TP o i gestori delle infrastrutture di distribuzione. In questo caso, per garantire un accesso senza discriminazioni alla distribuzione dei biglietti, dovrebbe essere riconosciuto agli intermediari, secondo il principio della trasparenza, un diritto di consultazione nei confronti degli accordi con gli altri intermediari della mobilità. Questo diritto di consultazione potrebbe essere limitato nell’ottica della salvaguardia dei segreti d’affari.
1.6.2 Delimitazione rispetto ad altre normative del settore dei trasporti pubblici
Nel settore dei TP esistono oggi diversi organismi competenti per decidere e attuare le normative settoriali. Attualmente gli ambiti delle tariffe e della distribuzione sono organizzati attraverso le normative esposte qui di seguito.
A livello nazionale le imprese dei TP hanno disciplinato la loro collaborazione nell’ambito del cosiddetto trasporto diretto svizzero attraverso la «Convention concernant l’organisation de la coopération entre les entreprises de transport participant au Service direct (SD) suisse des voyageurs» (C510). La collaborazione tra le comunità è invece disciplinata nella «Convention de collaboration entre les communautés tarifaires et de trafic de Suisse concernant les affaires tarifaires et de distribution» (C551).
A livello regionale le imprese dei TP si sono organizzate in comunità tariffarie e di trasporto che stabiliscono le tariffe sui rispettivi territori. L’istituzione di queste comunità nasce tra l’altro dalla volontà di Cantoni e Comuni, che in qualità di committenti sono corresponsabili del finanziamento delle prestazioni sul territorio.
Il settore dei TP sta esaminando le sue strutture e le sta adeguando alle esigenze odierne.
1.7 Interventi parlamentari
Il presente progetto non è stato redatto in risposta ad alcun intervento parlamentare.
2 Commenti ai singoli articoli
2.1 Legge del 2 marzo 2018 sul trasporto di viaggiatori
Art. 9 cpv. 2 lett. b
Questi adeguamenti sono di natura puramente formale e si basano sulla versione della legge federale sulle ferrovie (Lferr) di cui al decreto federale concernente il progetto sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF, 16.075, DF 28.9.2018, FF 2018 5125). Tra l’altro, in tutta la legge viene ora utilizzato in modo uniforme il termine «imprese» in relazione ai TP, e non – come finora – anche «imprese di trasporto».
Sezione 2a: Mobilità multimodale
In virtù dell’importanza oggi attribuita alla multimodalità e all’intermodalità, nell’ambito del trasporto di viaggiatori viene inserita una nuova sezione 2a dedicata specificamente a questo tema.
Art. 11a
Questa nuova disposizione disciplina gli orientamenti perseguiti dalla Confederazione per lo sviluppo della mobilità multimodale.
Al capoverso 1 sono disciplinati i principi per lo sviluppo di servizi a favore della mobilità multimodale, i cosiddetti servizi di mobilità multimodale. Tale sviluppo consentirà di sfruttare le molteplici potenzialità del settore (cfr. n. 1.1.1). I suddetti servizi comprendono sia viaggi da A a B con diversi mezzi di trasporto (catene di mobilità intermodale) sia pacchetti di credito che combinano più mezzi di trasporto (ad es. contingenti di taxi/auto condivise, abbonamenti ai TP). Al riguardo la normativa nell’ambito della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) si limita alle offerte che contengono almeno una quota di TP e non riguarda quindi il raggruppamento di offerte esterne ai TP, ad esempio tra taxi e biciclette condivise.
Al capoverso 2 sono definiti i settori in cui si concentra l’attività di sostegno della Confederazione. Per quanto riguarda i dati, la Confederazione si adopera per migliorare la disponibilità e lo scambio dei dati tecnici necessari di tutti i fornitori di mobilità, in particolare dei geodati e dei dati sull’esercizio, sull’assortimento e sui prezzi. Chiarisce poi la necessità di intervento e il ruolo dell’amministrazione pubblica nel settore dei dati e della relativa messa a disposizione e si occupa di coordinare e sensibilizzare gli attori. Per quanto concerne invece la distribuzione di offerte di mobilità, la Confederazione interviene per migliorare l’accesso alle infrastrutture di distribuzione di tutti i fornitori di mobilità. Solo così i fornitori di servizi di mobilità collegati in rete sono in grado di allestire pacchetti di offerte su misura che gli utenti possono prenotare e pagare con un semplice clic. A questo scopo la Confederazione esamina anche l’applicazione di incentivi appropriati per l’apertura dei sistemi di distribuzione. Vedi al riguardo anche i lavori per i piani delle misure del DATEC ai numeri 1.2.5 e 1.2.6.