Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 26 pagine
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Art. 19a Trattamento di dati personali
L’attuale articolo 54 è collocato nella sezione 11 LTV intitolata «Vigilanza». I contenuti riguardano però l’aspetto specifico della protezione dei dati nel contratto di trasporto di viaggiatori. Perciò le corrispondenti disposizioni vengono ora inserite – in modo obiettivamente più pertinente – in un nuovo articolo 19a, che segue l’articolo 19 LTV dedicato proprio al contratto di trasporto di viaggiatori.
Il capoverso 1 (finora art. 54 cpv. 1) è adeguato in modo che ora, per tutte le attività rientranti nella concessione o nell’autorizzazione, le imprese di trasporto non sottostanno più, per il trattamento di dati personali, alle prescrizioni sulla protezione dei dati emanate dalla Confederazione per gli organi federali (art. 16–25bisLPD), bensì a quelle per le persone private (art. 12–15 LPD). Se, eccezionalmente, le imprese dei TP agiscono a titolo sovrano limitando i diritti o la libertà dei viaggiatori, allora sottostanno, come finora, agli articoli 16–25bisdella legge sulla protezione dei dati (LPD). In questi casi le imprese anche in futuro potranno trattare i dati solo se dispongono di una base legale esplicita in tal senso.
Ciò permette alle imprese di trasporto di disciplinare in modo uniforme, sulla base del consenso dei viaggiatori, il trattamento dei dati sia per il trasporto di viaggiatori concessionario o sottoposto ad autorizzazione sia per le offerte di trasporto che non sottostanno alla LTV (ad es. veicoli a noleggio). È questa una soluzione vantaggiosa, specialmente per i servizi di mobilità multimodale e i moderni sistemi di biglietteria. Per avere effetto, il consenso deve essere preceduto da un’adeguata informazione. Inoltre va espresso liberamente, il che presuppone che il mancato consenso non comporti svantaggi sproporzionati oppure estranei allo scopo del trattamento (DTF 138 I 331, 344).
Con la normativa proposta, nel settore del trasporto di viaggiatori concessionario o sottoposto ad autorizzazione ci si riallaccia – per quanto concerne la protezione dei dati – alla valutazione già effettuata dal legislatore in merito ai servizi postali in un momento in cui la Posta era ancora organizzata come istituto autonomo di diritto pubblico: l’articolo 14 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO) prevedeva esplicitamente per il trattamento dei dati personali da parte della Posta l’applicazione degli articoli 12–15 LPD. Come spiegato dal Consiglio federale nel suo messaggio, questa disposizione indicava senza ambiguità che «per quanto riguarda la protezione dei dati, per la Posta valgono le stesse prescrizioni sia nel settore dei servizi universali sia in quello dei servizi liberi. L’applicazione di disposizioni differenti a situazioni analoghe o solo difficilmente distinguibili le une dalle altre non avrebbe invero trovato nessuna giustificazione, né dal punto di vista pratico, né dal punto di vista economico» (FF 1996 III 1141, 1181). Con l’entrata in vigore della legge in data 1° gennaio 1998, per le Poste sono state quindi applicate le prescrizioni relative al trattamento dei dati personali da parte di persone private.
Il capoverso 2 corrisponde in gran parte alla normativa attuale (art. 54 cpv. 2). È stato adeguato solo in modo da rendere la disposizione valida per tutte le attività rientranti in una concessione o in un’autorizzazione, quindi anche per i trasporti di viaggiatori con autorizzazione cantonale. Il capoverso chiarisce che non è indispensabile il consenso delle persone interessate per trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, purché il trattamento sia necessario per l’attività delle imprese oggetto del campo di applicazione della LTV.
Il capoverso 3 (finora art. 54 cpv. 3) corrisponde all’articolo 23 capoverso 2 LPD. Un’impresa, se opera in adempimento di un compito pubblico della Confederazione (in questo caso il trasporto di viaggiatori concessionario o autorizzato), sottostà alla vigilanza dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l’articolo 27 LPD, a prescindere dal fatto che agisca a titolo sovrano o secondo il diritto privato.
Vedi al riguardo anche le spiegazioni al numero 1.2.7.
Sezione 4a: Intermediari della mobilità multimodale
Ai fini dei servizi di mobilità multimodale viene inserita una nuova sezione dedicata ai rapporti tra gli intermediari della mobilità multimodale e i TP. Qui è descritta appunto l’interfaccia tra intermediari e TP.
Art. 23a
Questo nuovo articolo disciplina i diritti e gli obblighi degli intermediari della mobilità per quanto riguarda l’accesso alla distribuzione nei TP e alla relativa infrastruttura.
Per poter operare come intermediari della mobilità ai sensi della LTV, secondo il capoverso 1 è necessaria una sede o una stabile organizzazione in Svizzera, come pure la notifica alla CAF/ComFerr con conseguente iscrizione nell’apposito registro pubblico. Ciò permetterà a utenti, imprese dei TP o all’autorità di vigilanza di contattare gli intermediari in caso di necessità.
Secondo il capoverso 2, per gli intermediari della mobilità esterni ai TP è sancito un nuovo diritto di accesso all’infrastruttura di distribuzione nei TP e quindi alla distribuzione dei relativi servizi di mobilità. È incluso anche il diritto alla distribuzione dei biglietti per conto terzi e alla connessa stipulazione per conto terzi di contratti di trasporto.
Al capoverso 3 sono enunciati gli obblighi degli intermediari della mobilità nei confronti delle imprese dei TP.
Secondo la lettera a, per l’accesso alla distribuzione e alla relativa infrastruttura le imprese dei TP possono richiedere agli intermediari della mobilità garanzie adeguate. Si tratta di salvaguardare le entrate delle stesse imprese. Occorre garantire che il sistema dei TP non subisca perdite significative per recuperare le quali si vedrebbe costretto a ricorrere ai rimedi giuridici (cfr. art. 56). L’adeguatezza delle richieste di solvibilità e di garanzia avanzate dalle imprese dei TP ai fornitori di servizi di mobilità è valutata sulla base dei principi generali di proporzionalità (richieste elevate quanto basta, contenute quanto possibile). Occorre evitare che prestazioni di garanzia troppo elevate si traducano in ostacoli indesiderati, specialmente per le start up. Le garanzie possono essere fissate ad esempio in base al numero dei biglietti venduti o degli accessi alla piattaforma di distribuzione.
Le vendite vanno conteggiate (lett. b). Alla lettera c si stabilisce che i dati tecnici e personali necessari devono essere trasmessi alle imprese dei TP in modo tempestivo. Questi dati devono permettere alle imprese sia di effettuare i conteggi necessari attraverso la piattaforma NOVA, tenendo conto anche di eventuali abbonamenti e agevolazioni, sia di controllare durante il viaggio se un utente dispone di un titolo di trasporto valido. A prescindere dai prezzi che hanno fissato, gli intermediari della mobilità sono inoltre tenuti, secondo la lettera d, a pagare tempestivamente le tariffe stabilite dalle imprese per i biglietti venduti. Alla lettera e è sancito l’obbligo di rispettare le prescrizioni dei titolari delle tariffe, in particolare per quanto riguarda i titoli di trasporto, che devono avere la forma definita dalle imprese. Secondo la lettera f, nelle loro condizioni di accesso le imprese dei TP possono anche obbligare gli intermediari a fornire servizi all’utenza quali la consulenza, i cambiamenti di prenotazione e i rimborsi per i biglietti dei TP. A ciò è