Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine
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Il presente articolo prevede quindi che la parte terza dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sia applicata anche ai cittadini dell’UE, a condizione che venga concluso l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.
Affinché sia possibile garantire una tutela quanto più ampia dei diritti, è necessario coinvolgere l’UE e che questa tenga conto, nelle sue relazioni con la Svizzera e con il Regno Unito, rispettivamente dei cittadini britannici e di quelli svizzeri (triangolazione).
È per questo motivo che il presente articolo prevede la conclusione di accordi in tal senso tra la Svizzera e l’UE e il Regno Unito e l’UE e che questo stesso articolo sarà ripreso, mutatis mutandis, nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE al fine di garantire la tutela dei diritti dei cittadini svizzeri.
Occorre tuttavia sottolineare che tale soluzione non copre l’intero raggio d’azione dell’attuale relazione multilaterale instauratasi con l’ALC e non permette di tutelare in modo esaustivo i diritti delle persone che si trovano in una situazione in cui sono coinvolti, nel contempo, la Svizzera, il Regno Unito e l’UE.
Art. 26c Funzionamento della presente parte in mancanza di un pertinente accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione
In mancanza di un accordo tra il Regno Unito e l’UE, la parte terza del presente Accordo si applicherà alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito soltanto nella misura del possibile e di quanto necessario ai fini del presente Accordo. Tale disposizione permette di garantire la tutela dei diritti acquisiti nell’ambito delle relazioni tra Svizzera e Regno Unito anche in caso di mancato accordo di quest’ultimo con l’UE.
Art. 27 Rimborso, recupero e compensazione
Le disposizioni in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi nel caso di eventi intervenuti prima della data stabilita anche per persone non contemplate nell’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 25. Qualora gli eventi siano intervenuti dopo la data stabilita, tuttavia, saranno tutelati soltanto i diritti delle persone ivi contemplate.
Art. 28 Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione
Le Parti convengono di applicare, nelle relazioni tra di esse, il diritto di coordinamento dell’UE così come integrato nell’ALC al momento della data stabilita.
Per un funzionamento ottimale delle norme in materia di coordinamento è tuttavia necessario che tutte le Parti applichino le stesse norme e, dal momento che viene qui ribadito il principio di triangolazione alla base delle relazioni tra la Svizzera, il Regno Unito e l’UE (art. 26b), occorre prevedere la possibilità di integrare all’interno del presente Accordo quelle stesse modifiche al diritto dell’UE che la Svizzera e il Regno Unito accetteranno di riprendere nei loro rispettivi accordi con l’UE (modifiche ai regolamenti, nuove decisioni e raccomandazioni).
Il compito di integrare le modifiche è affidato al comitato misto istituito nell’ambito del presente Accordo. Gli atti dell’UE rilevanti in tale contesto sono elencati all’interno di un allegato.
Per modifiche sostanziali del diritto dell’UE, il paragrafo 2 prevede un esame specifico delle conseguenze che le nuove norme sono suscettibili di produrre per le due Parti.
Le modifiche dei regolamenti dell’UE rilevanti specificamente per la Svizzera o il Regno Unito (iscrizioni negli allegati dei regolamenti [CE] n. 883/2004 e 987/2009) sono elencate a loro volta all’interno di un allegato del presente Accordo (par. 3).
Art. 28a Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione in mancanza di un pertinente
accordo di recesso
Anche qualora il Regno Unito e l’UE non dovessero raggiungere un accordo, le modifiche dei regolamenti in materia di coordinamento potranno essere integrate secondo lo stesso meccanismo adeguato a seconda delle circostanze (previa integrazione nell’ALC, su decisione del comitato misto).
Art. 28b Adeguamento della parte terza in mancanza di un pertinente accordo di recesso
L’applicazione tra la Svizzera e il Regno Unito delle norme in materia di coordinamento dell’UE in mancanza di un pertinente accordo di recesso del Regno Unito dall’UE potrebbe rivelarsi, al lato pratico, difficoltosa, poco soddisfacente e quindi non più auspicabile.