Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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osservare che, quanto al termine transitorio previsto, sono fatti salvi gli accordi di associazione alla normativa Schengen.

- Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (OLCP; RS 142.203): tale

ordinanza è applicata, mutatis mutandis, ai cittadini britannici e ai loro familiari che, in base all’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, fanno valere un diritto acquisito o in fase di acquisizione in virtù dell’ALC. Si rende quindi necessaria una modifica del titolo di tale ordinanza, dal momento che i cittadini britannici, ormai considerati cittadini di uno Stato terzo, non possono essere fatti rientrare nell’ambito di applicazione di una norma che, stando al titolo che reca, interessa esclusivamente l’UE e l’AELS; stesso dicasi per il preambolo e gli articoli 1 e 2. Parallelamente, si procede all’allestimento di un elenco negativo degli articoli dell’OLCP non applicabili ai cittadini britannici.

- Ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro

integrazione (OEmol-LStrI; RS 142.209): anche in questo caso si rende necessario inserire, all’interno dell’articolo 1 (Campo di applicazione), un riferimento all’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini.

- Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione

(Ordinanza SIMIC; RS 142.513): in seguito alla conclusione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, si rende necessario inserire un riferimento a questo stesso Accordo nell’articolo 2 (Definizioni) dell’ordinanza SIMIC, di modo che i dati trattati nell’ambito dei compiti da esso previsti possano essere registrati in SIMIC.

Le modifiche all’OASA, all’OLCP, all’OEmol-LStrI e all’ordinanza SIMIC saranno effettive a partire dal

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30 marzo 2019 (scenario cliff edge) o dalla data in cui l’ALC cesserà di essere applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in seguito al recesso di quest’ultimo dall’UE.

Occorre infine osservare che l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini lascia aperta la possibilità per il Regno Unito di introdurre norme più severe in materia di carte di identità nazionale per l’ingresso o l’uscita dal suo territorio (art. 13 par. 1). Qualora il Regno Unito dovesse procedere in tal senso, la Svizzera valuterà con sufficiente anticipo quali misure attuare per farsi trovare pronta al momento dell’introduzione di tali nuove norme.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 Obiettivo

L’ALC cesserà di essere applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito nel momento in cui interverrà il recesso di quest’ultimo dall’UE. L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini deve essere in grado, per quanto possibile, di sostituirsi a questa base giuridica ed è per questo motivo che fa esplicito riferimento all’articolo 23 ALC e tratta dei diritti acquisiti in virtù dell’ALC e dei suoi tre allegati, oltre a prevedere una regolamentazione specifica per i diritti in fase di acquisizione da parte dei cittadini britannici e dei loro familiari.

Nell’ambito di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini rientrano inoltre i diritti acquisiti dei cittadini degli Stati membri dell’UE che si inseriscono nell’ambito del

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coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale .

Art. 2 Definizioni

Lettera b

Attraverso la definizione fornita per «data stabilita» è garantita la flessibilità resasi necessaria in ragione del fatto che, al momento della conclusione dei negoziati, non era ancora noto quando sarebbe intervenuto il recesso del Regno Unito dall’UE, se ci sarebbe stata una fase transitoria e quanto sarebbe durata. Per

16 RS 0.142.112.681

17 A condizione che il Regno Unito e l’UE raggiungano un accordo.