Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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Art. 5 Riferimenti all’ALC

Paragrafo 1

Il presente paragrafo porta l’attenzione sul principio cardine dell’intero Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, ossia sul fatto che esso faccia riferimento alle disposizioni dell’ALC così come applicate e interpretate immediatamente prima della data stabilita e che gli sviluppi in materia intervenuti dopo la data stabilita non siano presi in considerazione per la sua applicazione e attuazione.

Paragrafo 2

Il presente paragrafo si concentra invece sugli sviluppi relativi a quegli atti dell’UE cui si rimanda all’interno dell’ALC e che sono ripresi in particolare nelle parti terza e quarta del presente Accordo, e questo al fine di rendere applicabili, nei settori della sicurezza sociale e del riconoscimento delle qualifiche professionali, disposizioni quanto più simili a quelle dell’UE; in questi settori, infatti, non sono rari i casi in cui, oltre alla Svizzera e al Regno Unito, sono coinvolti anche Stati membri dell’UE (triangolazione). A questo obiettivo si aggiunge poi quello di vantare disposizioni quanto più simili a quelle dell’UE anche in materia di esecuzione. Spetterà quindi al comitato misto decidere quando, per dar debito conto di sviluppi intervenuti nel diritto dell’UE, sia possibile derogare al principio cardine del presente Accordo (cfr. art. 28).

Art. 5a Riferimenti agli Stati membri

Per scongiurare ogni rischio di confusione, il presente articolo precisa che, all’interno dell’ALC, il termine «Stato membro» continuerà ad essere impiegato anche in riferimento al Regno Unito, e questo nonostante il suo recesso dall’UE.

Art. 6 Comitato misto

È istituito un comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e del Regno Unito. Il comitato è responsabile per la gestione e la corretta interpretazione del presente Accordo ed esamina tutte le proposte di modifica successive alla sua ratifica. Prende le sue decisioni di comune accordo.

Il comitato misto riveste un ruolo centrale nell’ambito della parte terza (sicurezza sociale) del presente Accordo. Fermo restando il rispetto delle rispettive procedure di approvazione, infatti, questa parte è oggetto di esami regolari e suscettibile di modifica da parte del comitato misto. Quanto alle altre parti, le competenze del comitato misto non differiscono da quelle previste per il comitato misto istituito nell’ambito dell’ALC (art. 14 ALC).

Art. 7 Non discriminazione

Il presente Accordo fa suo il principio di non discriminazione di cui all’articolo 2 ALC.

Art. 8 Diritto di ricorso

Il presente Accordo riprende il disciplinamento in materia di ricorsi di cui all’articolo 11 ALC.

3.2 PARTE SECONDA – DIRITTI CONNESSI ALL’ALLEGATO I

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 9 Definizioni

Lettera b

Ai sensi del presente Accordo, la definizione di «lavoratori frontalieri» si applica soltanto ai cittadini svizzeri e britannici. I cittadini dell’UE che soggiornano nel Regno Unito o in Svizzera, del resto, non possono fare valere né l’ALC né il presente Accordo.

Art. 10 Ambito di applicazione ratione personae

Le disposizioni del presente articolo definiscono l’ambito di applicazione ratione personae dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini nella sua totalità. Quelle di cui agli articoli 25, 26a e 29, dal canto loro, specificano l’ambito di applicazione ratione personae delle parti terza (sicurezza sociale) e quarta (qualifiche professionali).