Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine
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corrispondere a quelle in vigore per i cittadini dello Stato ospitante, a patto che, al momento dell’acquisto, non si sia ancora estinto il loro diritto di soggiorno e abbiano la loro residenza principale in tale Stato. Questo vale indipendentemente dal fatto che le persone svolgano un’attività economica nello Stato ospitante.
Paragrafo 3
I lavoratori frontalieri, che per definizione non hanno la loro residenza principale nello Stato in cui svolgono l’attività economica, potranno continuare ad acquistare beni immobili nel rispetto delle limitazioni fissate all’allegato I articolo 25 paragrafo 3 dell’ALC. Qualora soddisfino le condizioni del presente Accordo, godranno inoltre degli stessi diritti riservati ai cittadini dello Stato ospitante relativamente all’acquisto di seconde case nonché di beni immobili necessari allo svolgimento dell’attività economica.
L’acquisto di beni immobili da parte di cittadini britannici è disciplinato all’interno della LAFE.
Capo 4 – Prestatori di servizi
Art. 23 Diritti dei prestatori di servizi
Paragrafo 1
L’articolo 23 disciplina i diritti acquisiti da parte di lavoratori subordinati o autonomi in riferimento alla prestazione di servizi («regola dei 90 giorni»). A tal proposito, occorre garantire la certezza del diritto e quindi continuare a rispettare gli obblighi derivanti dall’ALC per quanto riguarda i contratti di servizio conclusi tra prestatori di servizi e clienti svizzeri e britannici, e questo per un periodo di cinque anni (p.to ii). Essere in possesso di un contratto scritto concluso prima della data stabilita è una condizione necessaria per il prosieguo della prestazione di servizio oltre tale data (p.to i).
Paragrafo 2
Al termine del periodo di cinque anni, il comitato misto deciderà se rinnovare i diritti acquisiti per ulteriori cinque anni. A tal fine, verificherà che non sussistano motivi validi a giustificare una mancata proroga.
Paragrafo 3
In ogni caso, qualora la Svizzera e il Regno Unito dovessero concludere un accordo in materia, tale nuovo accordo, che dovrà essere conforme con i diritti e gli obblighi delle Parti di cui nell’Accordo generale sul commercio dei servizi dell’Organizzazione mondiale del commercio (GATS), si sostituirà all’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini.
Paragrafo 4
Quanto al riconoscimento delle qualifiche professionali, il presente paragrafo si prefigge di tracciare una distinzione tra l’ambito di applicazione del presente Accordo e quello dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE in riferimento alla prestazione di servizi nel settore delle professioni regolamentate. Lo scopo è di garantire che il presente Accordo si applichi soltanto ai prestatori di servizi stabiliti in Svizzera o nel Regno Unito. Un cittadino britannico potrebbe infatti essere stabilito in uno Stato membro dell’UE nel momento in cui fornisce i suoi servizi in Svizzera; in questo caso, troverebbe applicazione l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Il presente paragrafo dispone inoltre che il controllo sui prestatori di servizi spetta esclusivamente alle autorità svizzere e britanniche.
Per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dispone poi che ai prestatori di servizi che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 si applichino le norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui nell’ALC.
Paragrafi 5 e 6
I prestatori di servizi sottostanno alle condizioni fissate all’articolo 13 in materia di diritto di ingresso e di uscita e all’articolo 17 in materia di riserva di ordine pubblico.
Al pari dell’ALC, il presente articolo non pregiudica, tra le altre, l’applicabilità della legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20) e della legge sul collocamento (LC; RS 823.11).
Art. 24 Rilascio di un documento attestante i diritti dei prestatori di servizi
Il presente articolo prevede la possibilità per la Svizzera e il Regno Unito di pretendere anche dai prestatori di servizi che questi richiedano un documento attestante la titolarità dei diritti di cui al presente Accordo. Per