Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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Nel caso specifico, i cittadini britannici possono invocare direttamente i diritti previsti dall’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, che è applicabile nella legislazione svizzera senza la necessità di trasporre alcuna disposizione.

Per l’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, il Consiglio federale propone le modifiche legislative di cui al capitolo 2.1, di competenza delle Camere federali. Tali modifiche saranno integrate nel decreto federale di approvazione dello stesso Accordo (art. 141a cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]) ed entreranno in vigore soltanto dopo l’approvazione delle Camere federali, mentre l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sarà applicato provvisoriamente già a partire dal 30 marzo 2019 e, in quanto accordo internazionale direttamente applicabile nella legislazione svizzera, avrà la priorità sulle leggi nazionali (cfr. cap. 6.3). Tuttavia, in caso di conclusione dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, tali modifiche (cfr. cap. 2.2) entreranno in vigore soltanto una volta conclusa la fase transitoria.

2.1 Modifica di atti normativi

L’atto normativo di attuazione riporta le modifiche proposte per due leggi federali.

- Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero

14

(LAFE; RS 211.412.41) . L’articolo 22 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini mira, nel campo dell’acquisto di immobili, al mantenimento dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell’allegato I articolo 25 dell’ALC prima del recesso del Regno Unito dall’UE. In conformità con l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, il mantenimento di questi diritti è ripreso nella LAFE. Da queste modifiche non si attendono ripercussioni per il mercato immobiliare svizzero. Restano immutati l’obbligo e le condizioni di autorizzazione per l’acquisto di abitazioni di vacanza.

o Articolo 5 capoverso 1: la nuova lettera abisstabilisce le condizioni d’esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione valide per i cittadini britannici. Continuano a essere esentati da questo obbligo per qualsiasi acquisto di fondi i cittadini britannici che hanno acquisito il domicilio legale (ancora valido) secondo l’articolo 2 capoverso 2 OAFE prima della data di cui all’articolo 2 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e che hanno il domicilio effettivo in Svizzera. L’esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione presuppone che entrambe le condizioni siano soddisfatte al momento dell’acquisto del fondo. L’acquirente che, successivamente, trasferisce il suo domicilio all’estero, non è tenuto ad alienare i fondi già acquistati conformemente al diritto. La vigente lettera abisdiventa, immutata, la lettera ater. La lettera d subisce un mero adeguamento redazionale a causa delle modifiche delle lettere abise ater.

L’integrazione dell’articolo 5 potrebbe rendere necessari ulteriori adeguamenti di tecnica legislativa, non di carattere materiale, bensì redazionale e sistematico. L’articolo 5, integrato con la nuova lettera abise collegato a condizioni cumulative o alternative, risulta meno trasparente e poco chiaro. Attualmente non si può quindi escludere un’ulteriore adeguamento redazionale e sistematico nel quadro del proseguimento dei lavori.

o Articolo 7 lettera k: i cittadini britannici che hanno ottenuto il permesso di lavoro (ancora valido) come frontalieri (permesso per frontalieri CE-AELS) prima della data di cui all’articolo 2 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini possono acquistare senza autorizzazione una residenza secondaria nella regione del loro luogo di lavoro. Dato che l’acquisto non sottostà all’obbligo dell’autorizzazione, non si applicano i limiti previsti dall’articolo 10 OAFE per la superficie del fondo e la superficie abitabile netta. Alla stregua di quanto vale per l’acquisto di un’abitazione principale esentato dall’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LAFE, può essere acquistata un’unica unità d’abitazione. L’acquirente non è tenuto ad alienare la residenza secondaria qualora non la utilizzasse più come tale.

o Disposizioni finali: le disposizioni finali della modifica della LAFE del 30 aprile 1997 (diritto transitorio applicabile agli atti d’acquisto e decadenza degli oneri non più prescritti dal nuovo diritto; cfr. FF 1997 II 1069 seg.) possono essere riprese immutate anche per la presente modifica legislativa.

14 La relativa ordinanza (Ordinanza del 1° ottobre 1984 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, OAFE; RS 211.412.411) sarà modificata di conseguenza.