Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine
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acquisiti dei cittadini ed è incaricato di trovare soluzioni mutualmente accettabili in caso di controversie e questioni legate alla sua interpretazione; prende le sue decisioni di comune accordo. Diversamente da quanto stabilito all’interno dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, in caso di questioni riguardanti l’applicazione e l’interpretazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non è previsto il ricorso ad alcun tribunale competente per l’emanazione di decisioni e direttive definitive e vincolanti. Un’altra differenza rispetto all’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE sta nel fatto che Svizzera e Regno Unito vigilano autonomamente sulla corretta applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini. Quanto al trattamento dei ricorsi, questo è affidato ai rispettivi tribunali nazionali;
– possibilità di prorogare il termine di registrazione (art. 16 par. 1 lett. c dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): l’UE ha riconosciuto il carattere costitutivo della procedura di registrazione. L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini consente tuttavia a Svizzera e Regno Unito, previa decisione consensuale del comitato misto, di prorogare di un anno il termine per la registrazione dei cittadini dell’altra Parte. Questa possibilità non è contemplata nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE;
– possibilità di continuare a prestare i propri servizi (art. 23 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): tale possibilità non è prevista nel quadro dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE;
– ricongiungimento familiare per il coniuge (art. 10 par. 1 lett. e p.to iv dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): diversamente da quanto definito nella bozza dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, per i cittadini svizzeri nel Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini è previsto un termine di cinque anni per il ricongiungimento del coniuge, mentre continuano a trovare applicazione le disposizioni sulla libera circolazione al posto delle più restrittive regolamentazioni nazionali;
– diritto di stabilimento (art. 14 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, che costituisce la base per l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, sancisce il diritto a un soggiorno permanente. Quanto al rilascio e alla perdita del permesso di domicilio, questi non sono regolamentati nell’ALC bensì nella LStrI, secondo cui, in caso di assenza dello straniero, il permesso di domicilio può essere mantenuto per quattro anni; all’interno dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE il corrispondente periodo di tempo previsto è di cinque anni;
– applicabilità dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini (art. 4. par. 1 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): visto il diverso approccio dei due sistemi giuridici interessati, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sarà direttamente applicabile in Svizzera (approccio monistico), mentre nel Regno Unito sarà necessario trasporne le disposizioni nella legislazione nazionale (approccio dualistico). L’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, dal canto suo, si rifà invece al principio dell’applicabilità diretta del diritto europeo;
– maggiore tutela dei diritti in fase di acquisizione: l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini prevede una maggiore tutela dei diritti legati al riconoscimento di qualifiche professionali (cfr. cap. 1.3.2).
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2 Attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini
Visto l’approccio monistico del suo sistema giuridico, in Svizzera le norme del diritto internazionale producono effetti direttamente nel sistema giuridico interno, senza che sia necessario ricorrere a un particolare atto di trasformazione per trasporle nel diritto nazionale.
Tuttavia, non tutte le norme di diritto internazionale creano diritti e obblighi diretti. Si tratta di stabilire se una norma di diritto internazionale si rivolge soltanto allo Stato o se fonda direttamente diritti e obblighi anche per le persone fisiche e giuridiche. Sono direttamente applicabili, infatti, soltanto quelle norme che sono sufficientemente concrete e chiare da permettere alle persone fisiche o giuridiche di dedurne direttamente diritti o doveri che possono essere fatti valere o rivendicati dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria. Inversamente, le autorità e i giudici che attuano il diritto possono applicare direttamente siffatte norme del diritto internazionale.