Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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Paragrafo 3

Il presente paragrafo sancisce il principio secondo cui le autorità non dispongono di alcun margine di discrezionalità nei casi in cui il diritto di soggiorno è giustificato alla luce dell’ALC, a meno che tale margine non venga applicato a favore dell’interessato. È esclusa inoltre ogni condizione e limitazione diversa da quelle previste dall’ALC.

Art. 13 Diritto di ingresso e di uscita

Paragrafo 1

Il diritto di lasciare lo Stato ospitante e di rientrarvi è garantito ai cittadini svizzeri e britannici in possesso di un passaporto o di una carta di identità nazionale in corso di validità nonché ai familiari cittadini di uno Stato terzo in possesso di un passaporto in corso di validità e di ogni altro documento (p. es. un visto) previsto dalla regolamentazione Schengen applicabile alla Svizzera (cfr. commenti al par. 3).

Cinque anni dopo la data stabilita, il Regno Unito può decidere di non accettare più, per l’ingresso o l’uscita dal suo territorio, le carte di identità svizzere non conformi alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale applicabili in materia di identificazione biometrica.

Paragrafo 2

Il presente paragrafo si applica in particolar modo ai prestatori di servizi e ai lavoratori frontalieri.

Paragrafo 3

Il presente paragrafo ricorda gli obblighi della Svizzera nel quadro della sua associazione a Schengen. Il suo status di membro associato, che le impone di recepire e applicare gli sviluppi futuri dell’acquis di Schengen, potrebbe produrre una certa asimmetria nelle relazioni con il Regno Unito, ragion per cui questo si riserva il diritto di richiedere, per l’ingresso e l’uscita di cittadini svizzeri sul suo territorio, gli stessi documenti richiesti ai suoi cittadini per entrare in Svizzera e uscirvi.

Paragrafo 4

Le Parti si impegnano ad agevolare l’ottenimento del visto necessario alle seguenti persone che non sono in possesso della nazionalità svizzera o britannica:

– prestatori di servizi;

– familiari che raggiungono, dopo la data stabilita, un cittadino svizzero o britannico che rientra nell’ambito di applicazione del presente Accordo.

Art. 14 Status di soggiorno permanente (cfr. cap. 1.4)

Paragrafo 1

L’ALC non disciplina né il rilascio né la revoca del permesso di soggiorno. Di conseguenza, l’articolo 14 non trova il suo fondamento nell’articolo 23 ALC (cfr. cap. 1.3.2), bensì nell’ormai consolidata prassi in vigore tra Svizzera e Regno Unito, secondo la quale ai cittadini britannici in Svizzera è rilasciato un permesso di domicilio dopo un soggiorno continuativo di cinque anni e a patto che siano soddisfatte le condizioni della LStrI, mentre ai cittadini svizzeri nel Regno Unito il permesso di domicilio dopo un soggiorno di cinque anni è rilasciato nell’ottica di riservare loro un trattamento pari a quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell’UE, ai quali il diritto di soggiorno permanente è accordato sulla base della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE.

In Svizzera, le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio a uno straniero sono fissate all’articolo 34 capoverso 2 LStrI: questi deve aver soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni essere stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora, deve essere integrato e non devono sussistere motivi di revoca secondo l’articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI.

I cittadini britannici che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo potranno quindi richiedere il rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e continuativo di cinque anni (cfr.