Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine
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A seconda dello scenario, ossia di un’uscita con o senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, le modifiche diventeranno effettive in momenti diversi.
In caso di uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE il 29 marzo 2019, i cittadini britannici e i loro familiari che rinnoveranno o modificheranno il loro status riceveranno una carta di soggiorno biometrica. Gli emolumenti percepiti dai Cantoni saranno adeguati al fine di coprire i costi da questi sostenuti. Il passaggio da documenti di soggiorno cartacei a documenti di soggiorno biometrici e il cambiamento di status dei cittadini britannici, che diventano cittadini di uno Stato terzo mantenendo i diritti di cui beneficiano in virtù dell’ALC, renderanno necessarie delle modifiche all’interno di SIMIC e nell’ambito della procedura di notifica; modifiche che, nello scenario qui in esame, saranno apportate d’urgenza e limitate al minimo indispensabile. Tuttavia, non è da escludere che, per l’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, se renderanno necessarie altre.
In caso di uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, non è previsto alcun cambiamento prima del termine della fase transitoria. Le modifiche necessarie diventeranno effettive soltanto a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini.
L’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non ha alcuna ripercussione dal punto di vista delle assicurazioni sociali. In questo contesto, infatti, essa non genera né costi supplementari né maggiori spese per il personale.
Nell’insieme, sono soltanto le modifiche legate a SIMIC, come quelle per la procedura di notifica in vista dell’esercizio di attività lucrative di breve durata, ad avere ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Si tratta tuttavia di modifiche di modesta entità per le quali non saranno necessarie risorse supplementari.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti acquisiti e in fase di acquisizione in virtù dell’ALC, i Cantoni continueranno ad applicare la procedura già esistente per il trattamento di simili domande. Per loro, la difficoltà maggiore consisterà nel distinguere le diverse categorie di cittadini britannici presenti sul territorio svizzero e i diritti a queste connesse.
I destinatari dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sono una cerchia di persone ben definita e limitata, all’interno della quale rientrano esclusivamente quei cittadini svizzeri e britannici che hanno esercitato i diritti loro garantiti in virtù dell’ALC prima che questo cessasse di essere applicabile. Questo significa che, in futuro, ci saranno in Svizzera due gruppi di cittadini britannici: quelli che hanno fatto il loro ingresso nel Paese in virtù delle disposizioni dell’ALC nel momento in cui questo trovava ancora applicazione nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito e quelli che vi sono entrati una volta intervenuta la cessazione dell’applicabilità dell’ALC.
Per tutte le autorità d’esecuzione la difficoltà consisterà nel distinguere chiaramente questi due gruppi di persone. Ad essere interessate non sono soltanto le autorità cantonali della migrazione, bensì anche le autorità d’esecuzione nel settore della sicurezza sociale, che non dispongono degli stessi strumenti a disposizione delle prime per verificare i diritti acquisiti da una determinata persona. Una situazione, questa, di cui le autorità federali e cantonali competenti sono in linea di massima a conoscenza: in occasione dell’introduzione graduale della libera circolazione delle persone e della sua estensione a nuovi Stati membri dell’UE, infatti, le autorità cantonali della migrazione hanno avuto la possibilità di imparare a distinguere, all’interno di un gruppo di cittadini provenienti dallo stesso Paese, le diverse situazioni giuridiche e i diversi diritti a queste connessi. I compiti legati alla necessità di procedere a questa ulteriore distinzione comporteranno sicuramente un onere supplementare, ma occorre ricordare che lo scenario che viene delineandosi con la Brexit è leggermente diverso, essendo questa la prima volta in cui uno Stato membro lascia l’UE.
L’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini comporta quindi alcune modifiche a livello di leggi e ordinanze (cfr. cap. 2.1 e 2.2), relative segnatamente al rilascio e alla proroga dei documenti di soggiorno di circa 40 000 cittadini britannici e dei loro familiari rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso Accordo. Il passaggio a carte di soggiorno biometriche comporta oneri finanziari e in termini di personale per i Cantoni, in particolare in ragione delle modifiche che si rende necessario apportare manualmente in SIMIC. Quanto ai costi legati in senso stretto al rilascio di tali carte, questi potranno invece essere coperti con gli emolumenti percepiti.