Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine
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fosse obbligato a farlo per legge. Sulla scorta dei negoziati con l’UE, la delegazione svizzera ha ritenuto in un primo momento importante portare l’attenzione di quella britannica sulle differenze tra l’ALC e la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE. Non avendo recepito tale direttiva, infatti, per la Svizzera non è stato possibile negoziare diritti supplementari rispetto a quelli sanciti nell’ALC. Di conseguenza, si è reso necessario riprendere le specificità dell’ALC all’interno dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, che differisce quindi inevitabilmente in alcuni punti dall’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Per la Svizzera è stato fondamentale garantire che, nonostante la diversa base giuridica, ai cittadini svizzeri fosse riservato nel Regno Unito un trattamento pari a quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell’UE.
Al contempo, si è resa necessaria una modifica della strategia «Mind the gap», nel cui contesto si inserivano i negoziati portati avanti dalla Svizzera. Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha quindi definito con più precisione la strategia e deciso che, durante la fase transitoria, la possibilità di portare avanti temporaneamente accordi conclusi con Stati terzi dovesse valere anche per le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Di conseguenza, gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e il Regno Unito continueranno ad applicarsi alle relazioni tra questi due Stati anche nel periodo compreso tra il 29 marzo 2019, data del recesso del Regno Unito dall’UE, e fine 2020. Sempre il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di prevedere delle misure da attuare nel caso in cui, per il 29 marzo 2019, dovesse prospettarsi un’uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. L’obiettivo è quello di mettere a punto, di concerto con il Regno Unito, accordi e misure che permettano, anche nell’eventualità di uno scenario cliff edge, di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi attualmente in essere tra la Svizzera e il Regno Unito. Avendo le commissioni competenti di entrambe le Camere e i Cantoni espresso parere del tutto favorevole nei confronti dell’oggetto posto in consultazione fino al 20 agosto 2018, il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha confermato la sua decisione senza apportarvi alcuna modifica.
A ottobre 2017, febbraio 2018 e maggio 2018, le due delegazioni hanno partecipato a tre laboratori tenutisi in modo alternato a Berna e Londra. A causa dei successivi rimpasti di governo così come delle dimissioni dei ministri incaricati dei negoziati, è stato però difficile raggiungere soluzioni soddisfacenti per entrambe le Parti. Ciononostante, in occasione dell’ultimo ciclo di colloqui svoltosi a Berna a settembre 2018, è stato possibile arrivare a un accordo di massima, che si è tradotto nelle settimane successive in un testo vero e proprio. Il 20 novembre 2018, le due delegazioni hanno convenuto che i negoziati potessero ritenersi conclusi e che si potesse procedere a sottoporre per approvazione ai rispettivi Governi l’esito negoziale.
1.2 Ambito di applicazione
L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini è un accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e il Regno Unito in vista della cessazione dell’applicabilità dell’ALC tra questi due Stati. Si tratta di un accordo giuridicamente vincolante volto a garantire la tutela dei diritti che i cittadini svizzeri e britannici nonché i loro familiari hanno acquisito o sono intenti ad acquisire in virtù dell’ALC in qualità di lavoratori subordinati (frontalieri inclusi), autonomi (frontalieri inclusi), prestatori di servizi o persone che non esercitano un’attività economica.
La struttura dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini si ispira a quella dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE e si articola in cinque parti:
1. disposizioni comuni;
2. libera circolazione delle persone (all. I ALC);
3. coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (all. II ALC);
4. riconoscimento reciproco di qualifiche professionali (all. III ALC);
5. disposizioni finali.
L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini garantisce la dovuta protezione alle persone che avevano acquisito o erano intente ad acquisire diritti in virtù dell’ALC prima che questo cessasse di essere applicabile. L’articolo 23 ALC prevede infatti che, in caso di denuncia, i diritti acquisiti dai privati restino immutati e che le Parti decidano di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
In fase di negoziazione con la Svizzera, la delegazione britannica ha difeso un’interpretazione restrittiva dei diritti acquisiti. Inoltre, mancando una fattispecie paragonabile nel diritto dei cittadini dell’UE, la distinzione tra diritti acquisiti e diritti in fase di acquisizione non è stata tematizzata nel quadro dei negoziati tra Londra e