Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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Lettera e

i) Il riferimento è qui a quei familiari di cittadini svizzeri o britannici che, in virtù delle disposizioni dell’ALC (all. I art. 3 ALC), hanno beneficiato del ricongiungimento familiare prima della data stabilita. A queste persone il presente Accordo riconosce i diritti acquisiti, a condizione che continuino a soggiornare nello Stato ospitante dopo tale data e a soddisfare le condizioni previste dall’ALC.

ii) Il riferimento è qui ai familiari di cittadini svizzeri o britannici ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 2 dell’ALC, ossia al coniuge del cittadino e ai loro discendenti minori di 21 anni o a carico, agli ascendenti del cittadino e del suo coniuge che siano a suo carico e, nel caso di studenti, al coniuge dello studente e ai loro figli a carico. In questi casi, il ricongiungimento familiare è disciplinato sulla base del presente Accordo, dal momento che, benché il vincolo di parentela ai sensi dell’ALC sussistesse già prima della data stabilita, la domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata dopo tale data.

iii) In questi casi, intervenendo dopo la data stabilita, il ricongiungimento familiare è disciplinato sulla base del presente Accordo.

iv) Il presente Accordo prevede un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data stabilita per il ricongiungimento familiare del futuro coniuge. Dopo questo periodo, il ricongiungimento familiare sarà disciplinato sulla base del diritto nazionale svizzero e britannico (cfr. cap. 1.4).

I paragrafi 2 e 3 disciplinano il ricongiungimento familiare degli altri familiari, per esempio zii, zie e nipoti, nel quadro di un’ammissione agevolata (all. I art. 3 par. 2 ALC), che viene di norma concessa in conformità con le disposizioni del diritto nazionale e la prassi in uso.

Art 11 Continuità del soggiorno

Le assenze non superiori a sei mesi consecutivi, così come quelle dovute all’adempimento degli obblighi militari, non pregiudicano la validità del soggiorno.

Come sancito all’interno del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, nell’ambito del suo diritto di rimanere, una persona può lasciare lo Stato ospitante per un massimo di tre mesi all’anno senza che questo incida sul suo diritto di soggiornarvi.

TITOLO II – Diritti e obblighi

Capo 1 – Diritti connessi al soggiorno, documenti di soggiorno

Art. 12 Diritti di soggiorno

Per il disciplinamento dei diritti di soggiorno ci si è orientati alle disposizioni vigenti dell’allegato I dell’ALC.

Paragrafo 1

Il presente paragrafo si applica a tutte le categorie di persone per le quali sussiste un diritto di soggiorno originario in virtù dell’ALC: soggiorno con attività economica (all. I art. 2 ALC), persone che godono del diritto di rimanere (all. I art. 4 ALC), lavoratori dipendenti (all. I art. 6 ALC), lavoratori autonomi (all. I art. 12 ALC) e persone che non esercitano un’attività economica (all. I art. 24 ALC). L’allegato I articoli 10 e 16 dell’ALC permette di limitare il numero di persone che esercitano un’attività economica presso la pubblica amministrazione (p. es. ammissione al servizio diplomatico) legata all’esercizio della pubblica autorità.

Paragrafo 2

Il presente paragrafo si applica ai familiari e rimanda direttamente alle disposizioni dell’allegato I dell’ALC, al fine di scongiurare qualsivoglia deroga alle disposizioni attualmente applicabili nei confronti dei cittadini svizzeri e britannici. Ne consegue, per esempio, la necessità di rilasciare ai familiari di tali cittadini permessi di soggiorno che abbiano la stessa durata di quelli rilasciati a questi ultimi. L’allegato I articolo 3 dell’ALC sancisce inoltre il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla nazionalità. Quanto invece ai figli dei cittadini svizzeri e britannici che giungono nello Stato ospitante in seguito a un ricongiungimento familiare, a questi è riconosciuto il diritto di frequentare i corsi di insegnamento generale e di formazione professionale. Infine, i familiari delle persone che godono del diritto di rimanere continuano a beneficiare dei diritti risultanti dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1251/70.