Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine
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4.3 Ripercussioni per l’economia
Garantendo ai cittadini svizzeri e britannici la continuità dei diritti acquisiti e in fase di acquisizione in virtù dell’ALC, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini conferma lo status quo vigente in materia di libera circolazione prima della data stabilita. Non si rileva pertanto alcuna ripercussione per l’economia diversa dalla preservazione degli interessi e dalla salvaguardia delle relazioni economiche tra la Svizzera e il Regno Unito.
5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019 (FF 2016 909) né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–2019 (FF 2016 4605), ma è stato redatto a legislatura in corso in seguito al risultato del referendum del 23 giugno 2016 sull’appartenenza del Regno Unito all’UE.
Tuttavia, esso è legato agli obiettivi 5 («La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l’UE») e 14 («La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e
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sociale») del Consiglio federale per il 2019 :
– l’obiettivo 5 prevede che, in caso di uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, il Consiglio federale prenderà le decisioni necessarie e licenzierà messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito. Le decisioni mirano ad attuare, per quanto possibile, la strategia «Mind the gap»;
– l’obiettivo 14 prevede che, in caso di uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, il Consiglio federale licenzierà un messaggio sui diritti acquisiti (art. 23 ALC) e, se del caso, sull’accordo di salvataggio sulla base dell’avanzamento dei negoziati tra il Regno Unito e l’UE.
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il fatto che la Confederazione sia competente per la conclusione di un accordo bilaterale con il Regno Unito trova il suo fondamento nell’articolo 54 capoverso 1 Cost., il quale conferisce alla Confederazione la competenza per la conclusione di accordi internazionali. L’approvazione di simili accordi spetta fondamentalmente all’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale, tuttavia, può concludere autonomamente degli accordi internazionali nei casi in cui sia legittimato a farlo da una legge federale o da un accordo internazionale approvato dall’Assemblea federale o ancora qualora si tratti di accordi dalla portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 della legge sul Parlamento [LParl; RS 171.10] e art. 7a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA; RS 172.010]).
Nel caso specifico, la competenza del Consiglio federale non trova fondamento in nessuna legge federale né in nessun accordo internazionale, esulando l’ambito di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini dalle materie di cui all’articolo 100 LStrI per le quali il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi nel settore della migrazione. Inoltre, il presente Accordo non può essere considerato dalla portata limitata, dal momento che non corrisponde ai criteri a tal fine definiti all’articolo 7a capoverso 3 LOGA. Esso modifica segnatamente in alcuni punti i diritti e gli obblighi dei cittadini svizzeri e britannici in Svizzera e nel Regno Unito, e questo fa sì che non possa essere fatto rientrare in particolare nell’ambito di applicazione dell’articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
Alla luce di quanto precede, la competenza per l’approvazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini spetta, in conformità con l’articolo 166 capoverso 2 Cost., all’Assemblea federale.
Inoltre, il presente Accordo è compatibile con l’articolo 121a Cost., dal momento che regolamenta i diritti di quei cittadini britannici che hanno fatto il loro ingresso e acquisito diritti in Svizzera nel quadro dell’ALC. Non si tratta quindi di regolamentare i diritti dei nuovi arrivati in Svizzera, ma quelli dei cittadini britannici che già
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