Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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Art. 32 Procedure di riconoscimento non ancora avviate

Il presente articolo costituisce una particolarità dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e non trova riscontro all’interno dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Lo scopo è di introdurre un periodo di protezione in cui i titolari di qualifiche professionali svizzere o britanniche che intendono far riconoscere le loro qualifiche ma che, dopo la data stabilita, non hanno ancora avviato la pertinente procedura di riconoscimento, così come le persone che hanno iniziato una formazione in Svizzera o nel Regno Unito e desiderano far riconoscere le qualifiche professionali che conseguiranno dopo la data stabilita, possano avviare le procedure necessarie per il riconoscimento. A tal fine, il presente articolo stabilisce che, a queste categorie di professionisti, le norme pertinenti dell’ALC continueranno ad applicarsi per ulteriori quattro anni a partire dalla data stabilita. Qualora una persona non dovesse concludere la formazione prima della fine di questo periodo, l’articolo non garantisce invece alcuna protezione. Per ragioni legate alla certezza del diritto, le Parti non hanno infatti voluto concedere un termine più lungo.

Art. 33 Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Il presente articolo disciplina la cooperazione amministrativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, riprendendo esattamente il tenore dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.

3.5 PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Allegato

L’allegato I, che è parte integrante del presente Accordo, riguarda la sicurezza sociale. Le disposizioni applicabili in questo settore rimandano al diritto di coordinamento dell’UE, che si compone di due regolamenti nonché di decisioni e raccomandazioni atte a precisarne l’applicazione e l’interpretazione. Come nell’ALC, si è considerato opportuno elencare all’interno dell’allegato le decisioni e raccomandazioni applicabili tra le Parti (parte I) nonché le modifiche dei regolamenti recepite dalle Parti (parte II) e indicare le particolari modalità di applicazione che si rendono necessarie alla luce della legislazione di ogni Parte (parte III).

Art. 35 Testi facenti fede

Il presente Accordo è redatto in due copie originali in lingua inglese e tedesca, le due versioni facenti ugualmente fede.

Art. 36 Entrata in vigore e applicazione

Il presente articolo disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini nonché la sua applicazione provvisoria a partire dalla data stabilita. Quanto alla data stabilita, si rimanda all’articolo 2 lettera b dello stesso Accordo, secondo cui, in caso di uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE (scenario cliff edge), ossia in mancanza di una fase transitoria, tale data potrebbe essere fissata al 30 marzo 2019, mentre, in caso di avvio di una fase transitoria, la data stabilita corrisponderebbe all’ultimo giorno di tale fase, che, salvo eventuali proroghe da parte del Regno Unito e dell’UE, cadrebbe il 1° gennaio 2021.

L’eventualità di un’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini è stata introdotta in ragione del fatto che in Svizzera, diversamente dal Regno Unito, l’Assemblea federale non è più in grado di procedere in tempo utile a un’approvazione ordinaria entro il 30 marzo 2019. Inoltre, l’applicazione provvisoria del presente Accordo potrebbe rivelarsi un’opzione percorribile anche qualora, per esempio in caso di referendum facoltativo, non dovesse essere possibile concludere la procedura di approvazione ordinaria neanche entro il termine della fase transitoria.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione

L’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini ha delle ripercussioni sul rilascio e sulla proroga dei documenti di soggiorno dei cittadini britannici e dei loro familiari, sugli emolumenti percepiti dai Cantoni su tali documenti nonché, alla luce delle modifiche che si rendono necessarie, su SIMIC.