Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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Il presente paragrafo specifica per quanto tempo le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 continueranno ad applicarsi alle persone di cui al paragrafo 1, ossia fintantoché queste si troveranno in una situazione transfrontaliera. Quanto ai lavoratori distaccati, anche i loro diritti continueranno a essere tutelati fino alla fine del periodo di distacco.

Paragrafi 3 e 4

I paragrafi 3 e 4, dal canto loro, garantiscono l’applicazione delle norme in materia di coordinamento di cui nell’ALC anche alle persone che non si trovano o non si trovano più in una situazione transfrontaliera dal punto di vista della sicurezza sociale ma che beneficiano di un diritto a soggiornare o lavorare nello Stato ospitante. Questo è il caso, per esempio, di quei lavoratori svizzeri distaccati nel Regno Unito che restano a lavorare in questo Stato anche dopo la fine del periodo di distacco. I presenti paragrafi fanno sì che il coordinamento in materia di sicurezza sociale sia garantito per qualunque persona cui è riconosciuto il diritto di soggiornare o lavorare nello Stato ospitante in virtù del presente Accordo.

In tutte le situazioni illustrate qui sopra i familiari sono parimenti tenuti in considerazione. Il paragrafo 5 precisa tuttavia che sono soltanto i diritti derivati di queste persone a essere tutelati, ossia quelli posti in essere dal loro vincolo di parentela con il lavoratore.

Art. 26 Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

Il presente articolo definisce le norme applicabili alle persone contemplate nella parte terza e rimanda a tal proposito ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 nonché agli atti secondari che da questi emanano (decisioni e raccomandazioni) come integrati nell’ALC.

Art. 26a Situazioni particolari

Alle persone che non si trovano o non si trovano più in una situazione transfrontaliera nella data stabilita continuano a essere riconosciuti alcuni diritti menzionati nel presente articolo; tra questi non rientra quello di soggiornare o lavorare nello Stato ospitante.

Paragrafo 1

La lettera a del presente paragrafo si applica ai cittadini svizzeri e britannici che hanno acquisito dei diritti in ragione dei periodi di assicurazione compiuti prima della data stabilita nello Stato ospitante. L’obiettivo è in particolare quello di farsi riconoscere i periodi di assicurazione compiuti prima e dopo la data stabilita, nell’ottica dell’ottenimento di una rendita futura.

Le lettere b e c confermano il diritto al coordinamento in materia di assicurazione sanitaria per le persone che, prima della data stabilita, hanno ottenuto un’autorizzazione a sottoporsi a delle cure nello Stato ospitante e per quelle che, al momento della data stabilita, si trovano temporaneamente nello Stato ospitante, per esempio i turisti.

La lettera d conferma il diritto alle prestazioni familiari per le persone che non si trovano in prima persona in una situazione transfrontaliera ma che, al momento della data stabilita, sono soggette alla legislazione di uno Stato diverso da quello in cui risiedono i figli.

Secondo la lettera e, le norme in materia di coordinamento continuano ad applicarsi ai familiari residenti all’estero che, al momento della data stabilita, esercitano diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura.

Paragrafo 2

Il presente paragrafo stabilisce che le norme in materia di coordinamento riguardanti le prestazioni di malattia si applicano alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1 lettera a, ossia essenzialmente alle persone che ottengono una rendita sulla base di periodi di assicurazione compiuti nello Stato ospitante. Allo stesso tempo, per queste persone è prevista la possibilità di beneficiare dell’esportazione delle prestazioni familiari.

Art. 26b Cittadini degli Stati membri dell’Unione

In materia di sicurezza sociale, l’ALC prevede un coordinamento multilaterale che coinvolge tutti gli Stati membri così come tutti i cittadini dell’UE.

Anche i cittadini degli Stati dell’UE possono trovarsi in una situazione transfrontaliera in ragione delle loro relazioni con la Svizzera e il Regno Unito o aver acquisito dei diritti in questi due Stati. Nella misura del possibile, conviene pertanto proteggere anche i loro diritti.