Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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Paragrafo 2

Nel caso di illeciti commessi dopo la cessazione dell’applicabilità dell’ALC trova applicazione il diritto nazionale (in Svizzera, art. 62 e 63 LStrI), il che significa per esempio che, fatto salvo il principio di proporzionalità, una pena detentiva superiore a 12 mesi può portare all’estinzione del diritto di soggiorno.

Art. 18 Diritti connessi

Quanto ai diritti concessi ai familiari, il presente Accordo riprende quanto disposto all’allegato I articolo 3 paragrafi 5 e 6 dell’ALC.

Art. 19 Diritti dei lavoratori subordinati e autonomi che esercitano un diritto di soggiorno e dei loro familiari

Paragrafo 1

Il presente Accordo riprende il principio della mobilità professionale e geografica nonché il principio della parità di trattamento sanciti per i lavoratori subordinati e autonomi rispettivamente all’allegato I articoli 8 e 9 e all’allegato I articoli 14 e 15 dell’ALC.

Avendo entrambe le Parti escluso ogni modifica o limitazione di quanto disposto nell’ALC, si è rinunciato a inserire un elenco dei diritti da questo previsti ai sensi dell’allegato I articoli 9 e 15 nel quadro del principio della parità di trattamento. Tali diritti sono connessi alle condizioni di impiego, come la retribuzione o la reintegrazione professionale in caso di disoccupazione, e i cittadini svizzeri e britannici che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo devono poterne godere nella stessa misura in cui ne godono i lavoratori del rispettivo Stato ospitante; stesso dicasi per quanto riguarda i vantaggi sociali e fiscali. Paragrafo 2

Il presente Accordo garantisce ai familiari di lavoratori subordinati e autonomi lo stesso grado di protezione accordato loro nel quadro dell’ALC.

Capo 2 – Lavoratori frontalieri

Art. 20 Diritti e limitazioni dei diritti dei lavoratori frontalieri

In qualità di lavoratori subordinati o autonomi, i lavoratori frontalieri hanno a loro volta diritto alla mobilità professionale e geografica (all. I art. 8 e 14 ALC) e alla parità di trattamento (all. I art. 9 e 15 ALC).

Questi lavoratori godono inoltre del diritto di ingresso e uscita di cui all’articolo 13 del presente Accordo e possono essere limitati nei loro diritti in virtù dell’articolo 17.

Art. 21 Rilascio di un documento attestante i diritti dei lavoratori frontalieri

Secondo il paragrafo 1, lo Stato in cui i lavoratori frontalieri svolgono l’attività economica può prescrivere loro di richiedere un documento che attesti la titolarità dei diritti di cui al presente Accordo.

Secondo la prassi ormai consolidata, la Svizzera continuerà a pretendere dai lavoratori frontalieri britannici che questi richiedano un permesso per frontalieri; permesso, questo, valido su tutto il territorio svizzero.

Capo 3 – Beni immobili

Art. 22 Acquisto e conservazione di beni immobili

Paragrafo 1

I cittadini svizzeri e britannici che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo devono poter conservare i beni immobili acquistati prima della cessazione dell’applicabilità dell’ALC e non sono soggetti ad alcun obbligo di alienazione nel momento in cui lasciano il rispettivo Stato ospitante. A tal proposito, non si ravvisano quindi differenze rispetto alle attuali disposizioni dell’ALC (all. I art. 25 ALC).

Paragrafo 2

Una volta che l’ALC avrà cessato di essere applicabile, le persone che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo e sono titolari di un diritto di soggiorno in Svizzera o nel Regno Unito potranno continuare ad acquistare beni immobili alle stesse condizioni previste sotto il regime dell’ALC, che devono