Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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poter esercitare la loro attività in Svizzera, i prestatori di servizi britannici continueranno a ricorrere alla procedura di notifica online e ad attenersi ai termini per questa previsti (p. es. regola degli otto giorni ai sensi della LDist). Diversamente da quanto previsto per i prestatori di servizi dell’UE/AELS, alle imprese con sede nel Regno Unito e ai lavoratori autonomi britannici la Svizzera potrebbe imporre il ricorso alla procedura di notifica al fine di attestare la titolarità dei diritti di cui al presente Accordo (carattere costitutivo).

3.3 PARTE TERZA – COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

L’obiettivo della parte terza è di tutelare i diritti garantiti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dall’allegato II dell’ALC, che non risulterà più applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito a partire dalla data stabilita.

Tale parte specifica quali saranno le norme pertinenti dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 che continueranno a trovare applicazione al fine di garantire la tutela dei diritti acquisiti.

Il tenore della presente parte rispecchia quello dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, riprendendone le disposizioni e adattandole alla realtà svizzero-britannica nell’ottica di assicurare l’omogeneità dei processi applicabili tra le Parti.

Si può a grandi linee affermare che il coordinamento sarà garantito integralmente nel caso dei lavoratori frontalieri. Per chi non è un lavoratore frontaliero ma ha compiuto periodi di assicurazione nei due Stati, i diritti maturati in ragione di questi periodi sono tutelati, in particolare nell’ottica dell’ottenimento di una rendita futura, così come lo sono i diritti in materia di assicurazione sanitaria e prestazioni familiari.

Per alcuni aspetti, il contenuto e il funzionamento dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sono subordinati all’esistenza dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Vista l’incertezza che ciò ha generato in fase di redazione del testo, la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati su disposizioni specifiche da applicare nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non dovessero raggiungere un accordo.

Art. 25 Ambito di applicazione ratione personae

Il presente articolo disciplina l’ambito di applicazione ratione personae della parte relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza e integra l’ambito di applicazione ratione personae definito all’articolo 10 del presente Accordo. Alle persone interessate dalla presente parte continueranno ad applicarsi tutte le norme in materia di coordinamento di cui nell’ALC.

Paragrafo 1

Il presente paragrafo riporta un elenco delle diverse categorie di persone cui si applica la parte terza del presente Accordo, ossia persone che, dal punto di vista della sicurezza sociale, sono considerate in una situazione transfrontaliera nel momento in cui l’ALC cessa di essere applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Alle lettere a e b il riferimento è ai cittadini svizzeri e britannici che, nella data stabilita, risultano soggetti alla legislazione dell’altro Stato, come quei cittadini svizzeri che vivono e lavorano in maniera permanente nel Regno Unito o quei lavoratori frontalieri britannici che risiedono nel Regno Unito e lavorano in Svizzera.

Alle lettere c e d il riferimento è invece ai lavoratori distaccati, come quei cittadini svizzeri o britannici che sono inviati temporaneamente per lavoro nell’altro Stato e continuano a essere soggetti alla legislazione del loro Stato di origine.

La lettera e copre tutte le altre situazioni di natura transfrontaliera in cui cittadini svizzeri o britannici che lavorano nell’altro Stato continuano a essere soggetti alla legislazione del loro Stato di origine in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, come quei lavoratori autonomi svizzeri che esercitano la loro attività in entrambi gli Stati ma soggiornano in Svizzera.

La lettera f, infine, si applica agli apolidi e ai rifugiati che si trovano in una delle situazioni di cui sopra.

Paragrafo 2