Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine
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disposizione non è di escludere determinate persone dal nuovo sistema di registrazione britannico, bensì di agevolare quanto più possibile il passaggio a questo nuovo sistema.
Con la lettera o sono introdotte verifiche sistematiche del casellario giudiziale dei richiedenti in occasione della procedura di registrazione, al solo scopo di verificare che questi non siano soggetti alla riserva di ordine pubblico secondo l’articolo 17 del presente Accordo (cfr. commenti all’art. 17). Con il presente Accordo sono introdotte condizioni più severe rispetto a quelle di cui alle attuali disposizioni dell’ALC, secondo le quali una verifica del casellario giudiziale è prevista soltanto in singoli casi, isolati e giustificati (all. I art. 5 ALC).
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 è volto a tutelare i diritti dei cittadini svizzeri e dei loro familiari per tutta la durata della procedura di registrazione, a condizione che non trovi applicazione nessuna limitazione del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 17 (cfr. commenti alla lett. o).
Paragrafo 3
Il presente paragrafo dispone che, in caso di rigetto di una domanda di nuovo permesso di soggiorno, è possibile richiedere una decisione impugnabile dinanzi a un tribunale (cfr. art. 8 del presente Accordo). Le disposizioni del presente Accordo restano applicabili fintantoché non viene pronunciata una sentenza di ultimo grado.
Paragrafi 4 e 5
I paragrafi 4 e 5 riguardano invece la Svizzera. Quest’ultima, che già dispone di un sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e dove tutti i cittadini stranieri devono già presentare una domanda di permesso di soggiorno, non intende emettere nuovi permessi di soggiorno. Una volta che l’ALC cesserà di essere applicabile, i cittadini britannici in Svizzera non dovranno quindi richiedere un nuovo permesso di soggiorno per beneficiare dei diritti risultanti dalle disposizioni del presente Accordo qualora il loro permesso di soggiorno dovesse essere ancora valido. È solo in seguito alla scadenza di questo permesso che la competente autorità cantonale procederà al rilascio di un nuovo permesso sulla base del presente Accordo. Rimane tuttavia ancora da capire se sia o meno necessario introdurre nuovi codici d’ammissione in modo da contraddistinguere chiaramente tali nuovi permessi.
L’obiettivo è essenzialmente quello di limitare le novità e i passaggi amministrativi supplementari allo stretto necessario, al fine, tra le altre cose, di contenere l’onere delle autorità cantonali d’esecuzione. Il paragrafo 5 prevede la possibilità, anche per la Svizzera, di esigere sistematicamente dai cittadini britannici la presentazione di un estratto del casellario giudiziale in occasione del rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, permessi di dimora o permessi per frontalieri.
Art. 17 Limitazioni del diritto di soggiorno
Comportamenti illeciti possono, a seconda della loro gravità, portare a una limitazione dei diritti acquisiti in virtù dell’ALC garantiti dal presente Accordo. È tuttavia necessario distinguere tra gli illeciti commessi prima della data stabilita (par. 1) e dopo di essa (par. 2). L’articolo 17 si applica anche a lavoratori frontalieri e prestatori di servizi (art. 20 par. 3 e 24 par. 6).
Paragrafo 1
Gli illeciti commessi prima che l’ALC cessi di essere applicabile sono valutati conformemente all’allegato I articolo 5 dell’ALC, secondo cui provvedimenti di allontanamento o di respingimento sono ammessi ogni qual volta uno straniero sia ritenuto rappresentare una minaccia sufficientemente grave e attuale per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica sanità. Determinante nel caso di provvedimenti di ordine pubblico o pubblica sicurezza è però soltanto il comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Secondo quella che ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 ALC è considerata giurisprudenza pertinente della CGUE e secondo la giurisprudenza del TF, è infatti possibile procedere a una condanna penale in questo contesto soltanto laddove sia riscontrato un comportamento personale che rappresenta una minaccia attuale per l’ordine pubblico. Un provvedimento è quindi giustificato soltanto nei casi in cui si ritenga che sussista una minaccia sufficientemente grave e attuale per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Ciò significa che nessun provvedimento può essere disposto per meri motivi di prevenzione generale. E se la previsione formulata nell’ambito della ponderazione degli interessi secondo la LStrI circa il comportamento futuro della persona interessata è da tenere in considerazione ma non risulta determinante, l’aspetto ritenuto decisivo nel quadro dell’allegato I articolo 5 dell’ALC è il rischio di recidiva; è necessario infatti che lo straniero sia ritenuto suscettibile di rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico anche in futuro.