Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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Con riferimento all’allegato I dell’ALC (Libera circolazione delle persone), occorre osservare che l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini riprende le disposizioni dell’ALC senza estendere i diritti sanciti al suo interno e senza introdurne di nuovi; anzi, per alcuni aspetti la regolamentazione risulta più restrittiva. Queste differenze sono dovute a decisioni di principio prese in fase di negoziazione tra l’UE e il Regno Unito, dalle quali quest’ultimo non ha più voluto discostarsi, per ragioni politiche, nell’ambito dei negoziati portati avanti con la Svizzera (cfr. cap. 1.1.2). In alcuni casi, quindi, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini prende le distanze dall’ALC e si rifà invece alla legislazione nazionale:

– diritto al ricongiungimento familiare per il coniuge dopo la data stabilita (cfr. commento all’art. 10);

– status di soggiorno permanente (cfr. commento all’art. 14);

– diritto al ricongiungimento familiare per i familiari (cfr. commento all’art. 15);

– carattere dichiaratorio del permesso di soggiorno (cfr. commento all’art. 16);

– ordine pubblico (introduzione di un esame sistematico del casellario giudiziale e limitazione del diritto di soggiorno in virtù del diritto nazionale; cfr. commenti agli art. 16 e 17);

– prestazioni di servizi (introduzione di limitazioni temporali e necessità di presentare un contratto scritto; cfr. commento all’art. 23).

Quanto all’allegato II dell’ALC (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), l’obiettivo principale era di fare in modo che, parimenti a quanto fatto nel quadro dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, i diritti acquisiti o in fase di acquisizione fossero garantiti. È in quest’ottica che, nell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, è stato ripreso il rimando al diritto di coordinamento dell’UE di cui nell’ALC inserito appunto anche nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Per lo stesso motivo, sono state inoltre mantenute tutte le specificità legate alla legislazione svizzera indicate come tali nel testo dell’ALC.

Quanto invece all’allegato III dell’ALC (Riconoscimento reciproco di qualifiche professionali), le decisioni in

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materia di riconoscimento pronunciate da un’autorità svizzera o britannica in conformità con tale allegato prima del recesso del Regno Unito dall’UE restano valide. Una volta intervenuto il recesso, invece, i cittadini svizzeri e britannici potranno presentare una domanda di riconoscimento per un periodo transitorio di quattro anni (tutela dei diritti in fase di acquisizione). Questa finestra temporale tiene contro della durata media delle formazioni e limita nel tempo l’applicazione di un accordo che ha cessato di essere applicabile. Al termine di questi quattro anni, in assenza di un accordo relativo al regime da applicare in futuro, troverà applicazione il diritto nazionale.

1.4 Relazione tra l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE

A livello di contenuti, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini si ispira tanto all’ALC (cfr. cap. 1.3.2) quanto all’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, e questo per far sì che ai cittadini svizzeri nel Regno Unito non sia riservato un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell’UE (cfr. cap. 1.1.2).

Tuttavia, occorre rilevare alcune differenze tra l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE:

– diritti acquisiti (art. 1 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): la nozione di «diritto acquisito» così come definita all’articolo 23 ALC non trova riscontro nel diritto europeo. Di conseguenza, sono stati necessari diversi passaggi negoziali per definirne la portata e l’interpretazione (cfr. cap. 1.2);

– procedura in caso di composizione di controversie in seno al comitato misto (art. 6 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): come nel caso dell’ALC, la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati sull’istituzione di un comitato misto bilaterale. Il comitato misto è responsabile per la corretta applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti

13 Con «decisioni in materia di riconoscimento» si intende ogni diritto acquisito in virtù dell’all. III dell’ALC. Può trattarsi di decisioni in materia di riconoscimento in senso stresso, come, per esempio, dell’iscrizione in un registro o di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività economica.