Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine
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In virtù del presente articolo, Svizzera e Regno Unito procedono quindi, dopo un anno, a un esame della pertinenza delle norme applicate e hanno la possibilità, laddove lo ritengano necessario, di modificarle.
3.4 PARTE QUARTA – RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI
L’obiettivo della parte quarta è di tutelare i diritti garantiti in materia di riconoscimento reciproco di qualifiche professionali dall’allegato III dell’ALC, che non risulterà più applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito a partire dalla data stabilita.
La presente parte trova il suo fondamento nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, spingendosi tuttavia oltre per quanto riguarda i diritti in fase di acquisizione. Più precisamente, esso riprende alcune disposizioni di tale Accordo, adattandole però alla realtà delle relazioni tra Svizzera e Regno Unito: la Svizzera, per esempio, non recepisce tutte le direttive speciali dell’UE in materia di riconoscimento delle qualifiche e il Regno Unito, dal canto suo, si è mostrato molto prudente nei confronti della formulazione degli articoli di cui alla presente parte e ha voluto riprendere, nella misura del possibile, il testo originale dell’Accordo di recesso del Regno Unito con l’UE. Di conseguenza, per la Svizzera è stato possibile negoziare una soluzione generosa in materia di diritti in fase di acquisizione.
In sostanza, i diritti acquisiti sono garantiti e i cittadini svizzeri e britannici hanno a disposizione un periodo di quattro anni per veder tutelati anche i loro diritti in fase di acquisizione.
Art. 29 Ambito di applicazione ratione personae
Il presente articolo definisce l’ambito di applicazione ratione personae nella Parte chiamata a riconoscere le qualifiche. Non risultando in questo ambito rilevante il luogo di residenza dei cittadini, l’ambito di applicazione risulta più ampio rispetto a quello definito all’articolo 10 del presente Accordo. Al suo interno, tuttavia, non rientrano i cittadini dell’UE che hanno ottenuto una qualifica o un riconoscimento in Svizzera o nel Regno Unito, dal momento che in questo caso è l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE a essere rilevante.
Art. 30 Qualifiche professionali riconosciute
È confermata la validità di tutti i riconoscimenti di qualifiche professionali ottenuti in Svizzera o nel Regno Unito prima della data di recesso del Regno Unito dall’UE, tra cui quei riconoscimenti, o documenti
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equivalenti, ottenuti in applicazione delle direttive europee recepite mediante l’allegato II dell’ALC , direttive speciali comprese. I professionisti svizzeri o britannici che esercitano una professione regolamentata sulla base di un riconoscimento delle loro qualifiche professionali ottenuto prima della data stabilita continueranno a poter esercitare questa professione anche dopo il recesso del Regno Unito dall’UE. Quanto agli avvocati che esercitano la loro attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine e che sono registrati presso l’autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito, questi potranno continuare a esercitare l’attività a condizione che continuino a essere registrati nel pertinente registro.
Art. 30a Prestatori di servizi nelle professioni regolamentate
Il presente articolo integra l’articolo 23, disciplinando la prestazione di servizi nel settore delle professioni regolamentate.
Art. 31 Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali
Il presente articolo garantisce i diritti in fase di acquisizione in particolare dei professionisti che hanno presentato una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita e degli avvocati in attesa di essere registrati presso l’autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito per poter esercitare la loro attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine o nello Stato ospitante.
19 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22); Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36); Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1); Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).