Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 28 pagine

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questi motivi, la definizione di «data stabilita» doveva essere formulata in modo tale da garantirne l’applicazione a prescindere dallo scenario che si sarebbe poi andato a delineare.

Lettera c

La fase transitoria va dalla data di entrata in vigore dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE al 31 dicembre 2020 e interverrà soltanto in caso di uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.

Lettera d

La definizione di «cittadino del Regno Unito» corrisponde esattamente a quella fornita nell’ALC.

Art. 3 Ambito di applicazione territoriale

Il presente articolo disciplina l’ambito di applicazione territoriale dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, nel quale rientrano, da una parte, la Svizzera e, dall’altra, il Regno Unito e Gibilterra. Di conseguenza, tale Accordo non si applica né ai territori britannici d’oltremare né alle dipendenze della Corona.

Art. 4 Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente

Accordo

Paragrafo 1

In Svizzera, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini fa parte integrante del diritto nazionale (approccio monistico; cfr. cap. 2). Nel Regno Unito, invece, il presente Accordo deve essere dapprima trasposto nel diritto nazionale per poter essere applicato (approccio dualistico). Il tenore del paragrafo 1 tiene conto di questa differenza a livello di sistemi giuridici, ma dispone che, al di là dell’approccio adottato, i diritti devono essere garantiti.

Paragrafo 2

I diritti acquisiti in virtù dell’ALC e garantiti dall’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non sono in alcun modo limitati nel tempo, a condizione che siano sempre soddisfatte le condizioni definite a tal fine. Una limitazione di tali diritti può intervenire sulla base degli articoli 16 paragrafo 5 e 17 dello stesso Accordo.

Paragrafo 3

Il presente paragrafo si rifà all’articolo 12 ALC, secondo cui il diritto nazionale può prevedere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini. Ai cittadini britannici che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo si applicano quindi a titolo sussidiario le disposizioni della LStrI e delle rispettive ordinanze d’esecuzione laddove queste risultino più favorevoli e l’ALC e i suoi protocolli non prevedano deroghe a riguardo. Inoltre, rimangono applicabili ai cittadini britannici tutte le disposizioni della LStrI, come quelle in materia di sanzioni, per cui né il presente Accordo né l’ALC prevedono un disciplinamento specifico.

Paragrafo 4

Il presente paragrafo interessa esclusivamente il Regno Unito, il quale deve trasporre l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini nel rispettivo diritto nazionale affinché i cittadini svizzeri possano fondare un’azione dinanzi alle autorità giudiziarie britanniche competenti.

Paragrafo 5

Ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 ALC è necessario, ai fini dell’applicazione del presente Accordo, tener conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGUE) precedente alla data della sua firma (21.06.1999). Tuttavia, per questioni riguardanti l’interpretazione dell’ALC, il Tribunale federale (TF) può, ma non deve, tener conto anche della giurisprudenza della CGUE successiva alla firma dell’ALC. Questo significa che, anche per le materie disciplinate dal presente Accordo, deve essere garantita una situazione giuridica parallela a quella posta in essere dall’ALC.

Art. 4a Buona fede

Il presente Accordo riprende il principio della buona fede sancito all’articolo 5 dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.