Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
utente avviene esclusivamente per e-mail all’indirizzo iscritto al Registro dello scambio di quote di emissioni. Poiché i nomi utente sono riservati e personali, vanno esclusi gli indirizzi e-mail centrali cui hanno accesso varie persone (del tipo [email protected]). Le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte devono presentare anche un certificato del casellario giudiziale. I gestori e le imprese che desiderano partecipare all’asta nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte devono inoltre inoltrare una dichiarazione con la quale riconoscono le condizioni generali d’asta (cpv. 1 lett. c).
Il capoverso 2 stabilisce che è possibile consegnare all’UFAM una conferma notarile al posto di un estratto del casellario giudiziale svizzero. Il notaio certifica l’assenza di condanne legate a reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b e la veridicità dell’estratto del casellario giudiziale. Il notaio deve ricevere a tal fine una procura corrispondente. I costi notarili vanno a carico della richiedente.
Per la verifica dell’ammissione all’asta e per la chiusura dell’asta, secondo il capoverso 3 i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili provenienti dal SSQE dell’UE devono presentare la prova di un conto gestore nel Registro dell’Unione e indicare un recapito in Svizzera. Secondo il capoverso 4, devono indicare un recapito in Svizzera anche le altre imprese UE provenienti dallo SEE ammesse all’asta. Tali imprese devono altresì presentare anche ulteriori informazioni. Si intende una prova dell’ammissione diretta all’asta nell’UE, di informazioni sulla categoria di domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 18 paragrafi 1 e 2 del regolamento (EU) n. 1031/20107 nonché una conferma che la partecipazione avviene esclusivamente a spese proprie, dunque non su mandato di un cliente. I diritti così acquisiti possono poi essere rivenduti nel mercato secondario.
Il capoverso 5 stabilisce che l’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per la partecipazione all’asta.
Il capoverso 6 stabilisce che i documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziale delle persone incaricate di presentare e convalidare le offerte nonché eventuali informazioni secondo il capoverso 5 devono essere autenticate. Le copie provenienti dall’estero devono essere dotate di apostille. Per incrementare la sicurezza, la data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’apostille non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.
Le informazioni sono salvate nel Registro dello scambio di quote di emissioni come in precedenza (cpv. 7).
Art. 49a Carattere vincolante delle offerte d’asta
Nel capoverso 1 di questo nuovo articolo è stabilito che le offerte d’asta acquistano carattere vincolante, come finora, soltanto dopo l’approvazione delle persone incaricate di convalidare le offerte (art. 47a cpv. 3 precedente).
Il Consiglio federale, secondo l’articolo 28a capoverso 3 della revisione parziale della legge sul CO2 può prevedere che i pagamenti legati all’asta di diritti di emissione siano svolti tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Nel capoverso 2 il Consiglio federale fa ricorso a questa normativa, garantendo così l’applicazione delle disposizioni svizzere ed europee per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in vigore per le banche. Il pagamento della fattura per i diritti di emissione acquisiti all’asta deve avvenire in franchi svizzeri. In caso di mancato pagamento, l’UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.
7 Regolamento (UE) N. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2017/1902, GU L 269 del 19.10.2017, pag. 13. 10/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434