Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

rappresentare l’impresa (cpv. 2 lett. a). Le persone fisiche devono presentare un documento d’identità (cpv. 2 lett. b). Tutte le persone che hanno accesso al Registro dello scambio di quote di emissioni, i titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di convalidare le transazioni e di presentare e convalidare le offerte (art. 49) devono indicare un indirizzo e-mail personale, oltre ai dati personali quali nome, indirizzo ecc. La spedizione di nomi utente avviene esclusivamente per e-mail all’indirizzo iscritto al Registro dello scambio di quote di emissioni. Poiché i nomi utente sono riservati e personali, vanno esclusi gli indirizzi e-mail centrali cui hanno accesso varie persone (del tipo info@impre-

saXY.ch). Tutti gli utenti, d’ora in avanti anche gli utenti di conti gestore, in base all’accordo con l’UE devono presentare estratti recenti del casellario giudiziale (cpv. 2 lett. d ed e).

Il capoverso 3 stabilisce la possibilità di presentare all’UFAM una conferma notarile al posto di un estratto del casellario giudiziale svizzero. Il notaio certifica che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b e che l’estratto del casellario giudiziale è autentico. Il notaio deve ricevere a tal fine una procura corrispondente. I costi notarili vanno a carico della richiedente.

L’UFAM può sempre richiedere dati supplementari se necessario per l’apertura del conto (cpv. 4).

Il capoverso 5 (cpv. 3 precedente) non subisce alcuna modifica. Esso è riportato affinché l’espressione «impresa» non sia sostituita con «gestore di impianti».

I documenti da presentare insieme al relativo modulo di domanda (estratti del registro di commercio, documenti d’identità ecc.) secondo i capoversi 2, 4 e 5 devono essere certificati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate tramite sovracertificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o della sovracertificazione non devono essere anteriori di oltre tre mesi alla data della richiesta (cpv. 6). Il termine di 3 mesi per le certificazioni corrisponde a quanto prescritto dall’accordo con l’UE.

Il nuovo capoverso 7 corrisponde al ’capoverso 6 precedente.

Art. 59 Recapito, sede o domicilio

Il capoverso 1 non subisce alcuna modifica. Esso è riportato affinché l’espressione «impresa» non sia sostituita con «gestore di impianti».

Secondo il capoverso 2, tutte le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte dovranno indicare un recapito in Svizzera o nello SEE. Il recapito è necessario in particolare per l’invio della password del Registro dello scambio di quote di emissioni.

Tutti i titolari di conti gestore o personale dovranno ora disporre di un conto bancario aperto in Svizzera o nello SEE, nonché di una sede (cpv. 3 per le imprese) o domicilio (cpv. 4 per le persone) in Svizzera o nello SEE. Questa disposizione esegue l’articolo 28a capoverso 2 della revisione parziale della legge sul CO2. La limitazione si applica anche a titolari di conti personali che oggi hanno sede o domicilio fuori dalla Svizzera o dallo SEE. Questi dovranno spostare la sede o il domicilio in Svizzera o nello SEE entro il termine stabilito oppure chiudere il conto (art. 142a).

Gli operatori di aeromobili da Stati terzi, fuori dalla Svizzera e dallo SEE, gestiti dall’UFAM secondo l’allegato 14 non devono rispettare le prescrizioni di cui ai capoversi 3 e 4 (cpv. 5). Il pagamento della fattura per i diritti di emissione messi all’asta da parte dei titolari dei conti deve tuttavia avvenire tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE (art. 49a cpv. 2).

Art. 59a Rifiuto dell’apertura di un conto

Il capoverso 1 lettera a è stato precisato linguisticamente; la lettera b è stata completata in base all’accordo con l’UE con i reati rilevanti.

Il capoverso 2 non subisce alcuna modifica. Esso è riportato affinché l’espressione «impresa» non sia sostituita con «gestore di impianti». Nel capoverso 3 è aggiunta l’apertura di un conto per gli operatori di aeromobili.

14/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434