Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–

2012

La menzione esplicita dei gestori delle centrali elettriche nel capoverso 1 è soppressa, in quanto questi ultimi sono ora compresi tra i gestori di impianti nell’ambito del SSQE, se sono soddisfatte le relative condizioni. Inoltre, l’espressione «impresa» di cui ai capoversi 1 e 4 è sostituita dalla nozione di impianto.

Art. 142 Partecipazione al SSQE

Nei capoversi dall’1 al 3 «imprese SSQE» è stato sostituito con «gestori di impianti».

Il capoverso 4 riporta un requisito dall’accordo con l’UE. Gli operatori di aeromobili amministrati dall’UFAM devono depositare una richiesta di apertura di un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni entro 30 giorni lavorativi dopo l’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore di aeromobili o dopo l’assegnazione alla Svizzera o all’UFAM in qualità di autorità competente. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti dal richiedente che rientrano nel SSQE in Svizzera o nel SSQE dell’UE.

Art. 142a Termine di notifica di una sede o un domicilio per i titolari di conti personali

Per motivi storici, nel Registro di scambio di quote di emissioni figurano ancora titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE. I titolari di tali conti devono designare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. In caso contrario, l’UFAM può chiudere i conti interessati secondo l’articolo 64.

Art. 145 Centrali con autorizzazione passata in giudicato

L’articolo è abrogato poiché le centrali a partire da una certa potenza termica totale sono soggette al SSQE.

Allegato 6 Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE

L’espressione «impresa» è sostituita con «gestore di impianti» e la precisazione «fisso» è rimossa.

Allegato 8 Calcolo e modifica della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori

di impianti nel SSQE

Per differenziare dal traffico aereo il titolo è precisato con «gestori di impianti». Al numero 1 «imprese SSQE» è sostituita con «gestori di impianti» e la precisazione «fisso» è rimossa.

Il numero 2 è abrogato, poiché le centrali termoelettriche a combustibili fossili ora partecipano al SSQE, se ne rispettano i requisiti. Anch’esse, quindi, rientrano nella quantità massima di diritti di emissione a disposizione secondo il numero 1. La nuova normativa di cui all’articolo 18 capoverso 2 della revisione parziale della legge sul CO2 prevede una modifica della quantità di diritti di emissione disponibili per gli impianti se una categoria di impianto è esclusa o una nuova coinvolta, o se cambiano le normative internazionali. La quantità dei diritti di emissione disponibili per gli impianti è calcolata in questo caso secondo il numero 1 e modificata dall’anno corrispondente.

Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel

SSQE

Per differenziare dal traffico aereo il titolo è precisato con «gestori di impianti». La normativa esistente al numero 1.5 per cui non assegnati a titolo gratuito diritti di emissione per la produzione di energia elettrica è stata ripresa nella revisione parziale della legge sul CO2. Il numero 1.5 precisa quindi ora la deroga per cui l’opportuna valorizzazione efficace dei gas residui è considerata nell’assegnazione a titolo gratuito. Questo, però, soltanto per le emissioni aggiuntive derivanti dalla valorizzazione dei gas residui rispetto all’uso di gas naturale come combustibile di riferimento.

Ai numeri 3.2 e 4.1 le «imprese SSQE» sono rimpiazzate con il concetto di impianto.

20/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434