Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
Art. 50 Rilevazione dati
Per i gestori di impianti l’UFAM o un servizio da esso incaricato continua a rilevare i dati per il calcolo del «cap» e delle assegnazioni di diritti di emissione a titolo gratuito. Questo è stato precisato nel capoverso 1 differenziando dagli operatori di aeromobili. Il capoverso 1 ha inoltre subito modifiche redazionali.
I gestori di impianti sono ancora soggetti all’ obbligo di collaborazione (cpv. 2). In caso di violazione, il gestore di impianti perde il diritto all’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.
Il nuovo capoverso 3 stabilisce che gli operatori di aeromobili sono responsabili in prima persona per la rilevazione di tutti i dati secondo la presente ordinanza. I dati per il calcolo del «cap per l’aviazione» e l’assegnazione a titolo gratuito sono già stati rilevati nel quadro dell’ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e la definizione di piani di monitoraggio nelle rotte aeree8.
Art. 51 Piano di monitoraggio
Il capoverso 1 riassume i precedenti capoversi 1 e 2 concernenti la presentazione del piano di monitoraggio per i gestori di impianti. I gestori di impianti che intraprendono una nuova attività secondo l’articolo 40 capoverso 2 ai sensi dell’allegato 6 o superano il valore soglia secondo l’articolo 41 capoverso 3 e quindi devono nuovamente partecipare al SSQE presentano il piano di monitoraggio tre mesi dopo l’annuncio dell’obbligo di partecipazione. Anche quei gestori di impianti che partecipano al SSQE su richiesta secondo l’articolo 42 presentano il piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda. Il piano di monitoraggio va sempre inoltrato all’UFAM, secondo l’allegato 14.
Il capoverso 2 disciplina la presentazione dei piani di monitoraggio per gli operatori di aeromobili. Essi presentano il proprio piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo l’annuncio dell’obbligo di partecipazione presso l’UFAM oppure all’autorità estera competente per approvazione, secondo l’allegato 14. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, gli operatori di aeromobili utilizzano il modello messo a disposizione a tal scopo.
I requisiti definiti in precedenza al capoverso 3 per il piano di monitoraggio dei gestori di impianti sono ora definiti insieme ai requisiti per il piano di monitoraggio degli operatori di aeromobili nell’allegato 16. Il riferimento al capoverso 4 è stato modificato di conseguenza. Il capoverso 4 richiede sempre che i gestori di impianti e, ora, anche gli operatori di aeromobili tengano aggiornato il proprio piano di monitoraggio. Anche in questo caso i gestori di impianti continuano a presentare all’UFAM il piano di monitoraggio modificato per l’approvazione. Gli operatori di aeromobili presentano il piano di monitoraggio modificato all’UFAM o all’autorità estera competente per l’approvazione.
Nel capoverso 5 è statuito che secondo l’ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e sul relativo rendiconto si applica un piano di monitoraggio del CO2 ai sensi dell’articolo 51.
Art. 52 Rapporto di monitoraggio
Il capoverso 1 si applica ora a gestori di impianti e operatori di aeromobili. Per i gestori di impianti non cambia nulla in termini di rendicontazione annuale. Gli operatori di aeromobili inoltrano il rapporto di monitoraggio modificato all’UFAM o all’autorità estera competente secondo l’allegato 14. Per la rendicontazione all’UFAM occorre utilizzare il modello messo a disposizione.
I requisiti definiti in precedenza al capoverso 1 lettere a-d e capoverso 2 per il rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti ora sono definiti insieme ai requisiti per il rapporto di monitoraggio degli operatori di aeromobili nell’allegato 17 (cpv. 2). Le modifiche dell’articolo dovute alle normative per gli
8 SR 641.714.11 11/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434