Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
operatori di aeromobili conducono allo spostamento dei capoversi. L’UFAM può sempre richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per il monitoraggio (cpv. 3 precedente,
nuovo cpv. 2). L’UFAM può altresì sempre richiedere in ogni momento ai gestori di impianti una verifica del rapporto di monitoraggio (cpv. 4 precedente, nuovo cpv. 3). Gli operatori di aeromobili devono invece far verificare annualmente il proprio rapporto di monitoraggio, in linea con l’accordo con l’UE (cpv. 4). I requisiti in merito sono riportati nell’allegato 18. Sono esclusi dall’obbligo di verifica nel SSQE svizzero alcuni piccoli emettitori. Sono quelli considerati come piccoli emettitori anche nel SSQE dell’UE secondo l’articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE9 (emissioni inferiori alle 3 000 tonnellate di CO2 per voli interni allo SEE nel SSQE dell’UE o inferiori alle 25 000 tonnellate di CO2 nel campo di applicazione globale del SSQE dell’UE). In cambio questi piccoli emettitori nel SSQE svizzero, analogamente alla normativa SSQE dell’UE, devono usare uno strumento di cui all’articolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 601/201210, per determinare le proprie emissioni di CO2. Tale normativa garantisce la parità di trattamento dei piccoli emettitori per i voli tra la Svizzera e lo SEE.
Secondo il capoverso 6, l’UFAM continua a stimare le emissioni di gas serra per i gestori di impianti e rispettivamente ora anche per gli operatori di aeromobili che gestisce, se un partecipante al SSQE non presenta il rapporto di monitoraggio completo o nel rispetto del termine, ma i costi connessi vanno a suo carico. Se sussistono dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’UFAM o l’autorità estera competente può correggere le emissioni dopo una debita valutazione, considerando tutte le circostanze nel singolo caso concreto (capoverso 7). L’UFAM o l’autorità competente tiene conto dell’uguaglianza giuridica, della proporzionalità e degli interessi pubblici, rispettando nella decisione il senso e lo scopo dell’ordinanza. Se sono interessati operatori di aeromobili, l’UFAM coinvolge l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e utilizza in maniera opportuna i dati dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).
Art. 53 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti
Per via delle nuove normative per gli operatori di aeromobili è abrogato il riferimento alle imprese SSQE nel titolo. Il capoverso 1 si riferisce inoltre ai partecipanti al SSQE. Questo tiene conto del fatto che anche gli operatori di aeromobili sono tenuti a comunicare senza indugio all’UFAM o all’autorità estera competente le modifiche concernenti l’assegnazione a titolo gratuito o le informazioni di contatto. Il capoverso 2 obbliga gli operatori di aeromobili ad annunciarsi presso l’autorità competente secondo l’allegato 14 entro 3 mesi, se non operano più voli secondo l’allegato 13.
Art. 54 Compiti dei Cantoni
L’espressione «impresa SSQE» è sostituita da «gestore di impianti nel SSQE».
Art. 55 Obbligo
Per via delle nuove normative per gli operatori di aeromobili, il capoverso 1 è precisato con l’aggiunta «diritti di emissione per gli impianti».
Il capoverso 2 disciplina ora l’obbligo di consegna di diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni da parte di operatori di aeromobili. La consegna avviene nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell’autorità competente secondo l’allegato 14. Gli operatori di aeromobili amministrati dalla Svizzera consegnano i diritti di emissione e ove ammesso certificati di riduzione delle emissioni
9 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 21; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.
10 Regolamento (UE) N. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1. 12/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434