Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
Allegato 13 Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE
In linea con l’accordo con l’UE, gli operatori di aeromobili sono obbligati a partecipare al SSQE se eseguono voli nazionali in Svizzera (numero 1 lett. A) o voli dalla Svizzera verso lo SEE (numero 1 lett. b).
Per ragioni amministrative e in ragione della quota modesta rispetto alle emissioni di CO2 complessive dell’aviazione, alcuni voli sono esonerati dall’obbligo dello scambio di quote di emissione (numero 2 lett. a–i). Anche i voli dalla Svizzera verso un aeroporto in un’area estremamente periferica secondo l’articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non sono soggetti allo scambio di quote di emissione (numero 2 lett. 1). Le disposizioni si orientano alle deroghe nel SSQE dell’UE.
I valori soglia indicati alle lettere j e k sono applicabili soltanto se l’operatore non è obbligato a
partecipare al SSQE dell’UE (numero 3). Se l’operatore effettua voli soggetti all’obbligo nel SSQE dell’UE, sussiste l’obbligo di partecipare al SSQE della Svizzera per tutti i voli secondo il numero 1, a meno che rientrino nelle disposizioni di deroga secondo il numero 2 lettere a–i e l.
Per la determinazione dei valori soglia relativi alle emissioni di CO2 complessive e al numero di voli secondo il numero 2 lettere j e k, vanno considerati unicamente quei voli che rientrano nel campo di applicazione dei numeri 1 e 2. Se i voli dell’operatore superano i valori soglia secondo il numero 2 lettera j o k, tutti i voli di questo operatore sono soggetti allo scambio di quote di emissioni, a meno che rientrino nelle disposizioni di deroga secondo il numero 2 lettere a–i e l.
Per una deroga ai sensi della lettera j la caratteristica dell’attività commerciale o aziendale è legata all’operatore e non ai voli in dubbio. Questo significa in particolare che tutti i voli soggetti all’obbligo eseguiti da un operatore commerciale vanno tenuti in considerazione nel decidere se tale operatore superi o meno i valori soglia, anche se alcuni voli sono operati senza corrispettivo pecuniario.
La deroga di cui alla lettera l dei voli dalla Svizzera verso le aree UE estremamente periferiche («outermost regions») si orienta a una disposizione di deroga temporanea nel SSQE dell’UE (art. 28a par. 1 lett. B della direttiva 2003/87/CE) e garantisce in linea con l’accordo la parità di trattamento per i voli tra la Svizzera e queste aree. Attualmente le aree estremamente periferiche sono: Guadalupa, la Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin (Francia); Azzorre, Madera (Portogallo); le Isole Canarie (Spagna).
I voli di un operatore di aeromobili commerciale che effettua meno di 243 voli in tre quadrimestri consecutivi sono esonerati dall’obbligo di scambio di quote di emissione. I quadrimestri vanno da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto e da settembre a dicembre. L’assegnazione di un volo ai quadrimestri per decidere se l’operatore di aeromobili si situi sopra o sotto i limiti gratuiti si basa sull’ora locale di partenza del volo (numero 4).
Allegato 14 Autorità competente per i partecipanti al SSQE
L’UFAM resta l’autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE (numero 1).
L’accordo con l’UE disciplina quali operatori di aeromobili sono amministrati dall’UFAM: sono gli operatori obbligati a partecipare al SSQE della Svizzera o dell’UE, oppure di entrambe, purché dispongano di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera. Rientrano in tale categoria gli operatori aziendali. Inoltre, sono amministrati dall’UFAM quegli operatori le cui emissioni di CO2 nel SSQE collegato sono attribuite in gran parte alla Svizzera rispetto agli altri Stati membri dello SEE; può trattarsi di operatori nazionali non aziendali o operatori esteri. Gli altri operatori di aeromobili con obblighi nel SSQE della Svizzera sono amministrati da un’autorità competente nello SEE (cfr. n. 2.2 e 2.3).
L’autorità competente per gli operatori di aeromobili che sono obbligati a partecipare al SSQE collegato della Svizzera e dell’UE è pubblicata dall’UE in un elenco dei cosiddetti stati amministratori competenti, aggiornato ogni anno. A decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo con l’UE, tale elenco include anche la Svizzera come Stato amministratore e gli operatori di aeromobili ad essa assegnati. L’allegato 14 fa riferimento a questo elenco in un rimando statico (numero 2.1). Essa si orienta alla
21/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434