Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

Se in futuro dovessero insorgere differenze rispetto agli obblighi internazionali ai sensi della Convenzione di Chicago, in particolare in merito al CORSIA, per via del coinvolgimento dell’aviazione nel SSQE, la Svizzera potrebbe notificarle sulla base dell’articolo 38 della Convenzione di Chicago. Il Consiglio dell’ICAO deve comunicare una notifica del genere senza indugio agli altri Stati membri dell’ICAO.

Il Consiglio federale, inoltre, secondo l’articolo 16a capoverso 4 della legge sul CO2 parzialmente rivista deve fare in modo che in caso di diversi obblighi di diritto internazionale le emissioni di CO2 degli operatori di aeromobili interessati non siano gravate in maniera cumulativa, ovvero che una tonnellata di CO2 emessa vada coperta una sola volta (con un diritto di emissione SSQE o con un’unità COR-SIA). Le misure che il Consiglio federale può prendere riguardano in primo luogo un’intesa con l’UE per la modifica dell’accordo di collegamento. In caso di ritardi o se l’UE dovesse prevedere per i propri operatori di aeromobili un doppio onere intero o parziale, il Consiglio federale sarebbe ad esempio tenuto a inviare senza indugio all’Assemblea federale un messaggio di modifica della legge sul CO2.

3 Spiegazioni di singole disposizioni del progetto

Sostituzione di espressioni

Con poche eccezioni, in tutto l’atto L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti».

Questa modifica redazionale riguarda le «imprese SSQE», le «imprese con impegno di riduzione» e le «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione». La modifica garantisce una terminologia uniforme con le normative UE in ambito SSQE, semplificando la prassi esecutiva svizzera. Inoltre, nell’intero atto è eliminata L’espressione «fisso», poiché essa viene riportata all’articolo 2 capoverso 5 della revisione parziale della legge sul CO2.

Art. 2

La definizione di impresa alla lettera b è abrogata, poiché L’espressione «impianti» è oramai già definita a livello di legge.

Art. 5 Requisiti

I progetti per la riduzione delle emissioni in Svizzera entro il perimetro geografico di un impianto nel SSQE sono autorizzati soltanto se riguardano emissioni di gas serra non registrate nel SSQE. Questo è precisato al capoverso 1 lettera c numero 2. La soglia sistemica rilevante di un impianto nel SSQE è definita dal perimetro geografico e dalle emissioni di gas serra rilevanti dell’impianto.

Al capoverso 1 lettera c numero 3 l’espressione «impresa» è sostituita da «impianto» e sono svolte le modifiche redazionali necessarie.

Art. 12 e 12a

L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti».

Art. 13

Il concetto di «conto gestore o personale» è sostituito da «conto» al fine di ottenere flessibilità per eventuali ulteriori tipi di conto futuri nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 41 Deroga all’obbligo di partecipare

All’inizio del periodo 2013-2020, i gestori di impianti esistenti avevano la possibilità di richiedere un «opt-out» con effetto dal 1 gennaio 2013 e così facendo di non partecipare al SSQE, fatto salvo l’adempimento ai requisiti necessari. Possono ancora richiedere un «opt-out» se le loro emissioni di gas serra negli ultimi tre anni sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno (cpv. 1). I gestori di impianti che intraprendono una nuova attività secondo l’allegato 6, invece, non dispongono di dati storici rappresentativi sulle emissioni. Il requisito della partecipazione triennale al SSQE e del relativo onere iniziale di un calcolo dell’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito in questo

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