Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

Capitolo 6, art. 80–85

Sono abrogati gli articoli 80–85. Le centrali termoelettriche a combustibili fossili sono incluse nel SSQE nell’ambito del collegamento tra il SSQE svizzero e dell’UE, analogamente ad altri impianti, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Non sono più soggette all’obbligo di compensazione.

Art. 91 Adempimento dell’obbligo di compensazione

Il termine nel capoverso 1 è posticipato per motivi esecutivi al 31 dicembre dell’anno successivo.

Art. 96 Diritto alla restituzione

Il capoverso 2 lettera b è abrogato. I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili che partecipano al SSQE rientrano nella lettera a e continuano ad essere esonerati dalla tassa sul CO2. La restituzione della tassa sul CO2 per tali gestori è disciplinata dall’articolo 96b.

Art. 96a Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione

L’espressione «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione» è sostituita da «gestori di impianti di cogenerazione» con le modifiche redazionali necessarie.

Art. 96b Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili

Ai gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili che partecipano al SSQE su richiesta è parzialmente rimborsata la tassa sul CO2 secondo l’articolo 17 della legge sul CO2. L’ammontare del rimborso dipende dalla tassa CO2 pagata e dal prezzo minimo (cpv. 1).

Per distinguere le centrali termoelettriche a combustibili fossili da altri impianti nel SSQE, i capoversi 2 e 3 ne offrono una definizione. La definizione corrisponde alla definizione finora applicata nella legge sul CO2 (artt. 22–25) e a quella finora applicata nell’ordinanza sul CO2 (artt. 80–85), in merito all’obbligo di compensazione per le centrali termoelettriche a combustibili fossili. Di conseguenza, sono considerati centrali elettriche gli impianti che producono solamente energia elettrica o contemporaneamente anche calore da vettori energetici fossili se dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW (lett. b). Non sono considerate centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che operano su un sito da meno di due anni (ad es. in un cantiere o per fini di test) o per meno di 50 ore all’anno (sistemi di alimentazione d’emergenza) (lett. c), per i quali deve essere fornita prova credibile dal gestore. Anche gli impianti utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi (lett. d), nonché gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettere a e c OPSR11 (lett. e), non sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili. Poiché la nuova normativa interessa esclusivamente le centrali elettriche che erano finora soggette a obbligo di compensazione, nella lettera a viene precisato che la centrale elettrica deve ora partecipare al SSQE a seguito della presente revisione dell’ordinanza. La precisazione è dovuta al fatto che il rispetto del grado di efficienza complessiva è stato determinato una sola volta nell’ambito dell’obbligo di compensazione e non è mai più stato verificato. A tale riguardo, si deve escludere che gli impianti che in passato non erano classificati come centrali termoelettriche a combustibili fossili siano considerati tali per l’ultimo anno del periodo di impegno sulla base di una nuova valutazione.

Le centrali elettriche progettate principalmente per la produzione di calore sono considerate centrali termoelettriche a combustibili fossili a partire da una potenza termica nominale superiore a 125 MW. Le centrali elettriche adibite alla produzione di calore con una potenza termica nominale di 125 MW o inferiore non sono considerate centrali termoelettriche a combustibili fossili e ricevono un rimborso completo della tassa sul CO2 sulla base della loro partecipazione al SSQE (cpv. 3). Al fine di stabilire univocamente se gli impianti con una potenza termica nominale fino a 125 MW sono adibiti principalmente alla produzione di energia elettrica e se devono essere considerati centrali elettriche, o se utilizzati principalmente per la produzione di calore, il capoverso 3 fissa un chiaro criterio distintivo: se una centrale raggiunge un grado di efficienza complessiva dell’80 per cento, ad esempio poiché fornisce

11 RS 814.600 16/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434