Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

Il Consiglio federale, secondo l’articolo 19 capoverso 5 della revisione parziale della legge sul CO2, può ora prevedere di ridurre il margine d’asta dei diritti di emissione per impianti, se per ragioni economiche sono disponibili sul mercato diritti di emissione in grande quantità. Poiché secondo l’articolo 45 capoverso 2 è creata una riserva del 5 per cento del «cap» per renderla accessibile a nuovi partecipanti e impianti che potenziano la propria capacità, anche una riduzione delle assegnazioni a titolo gratuito del 5 per cento dovuta a riduzioni di capacità, chiusure parziali e chiusure deve essere considerata significativa. La normativa prevede dunque che l’UFAM non metta all’asta annualmente più del 10 per cento del «cap» dell’anno precedente (cpv. 1 lett. a). Questa normativa attua la raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF)6 di adattare la quantità di diritti di emissione messa all’asta alle circostanze economiche.

Inoltre, ora l’UFAM mette all’asta regolarmente, secondo l’accordo con l’UE, il 15 per cento della quantità massima di diritti di emissione a disposizione per gli aeromobili (cpv. 1 lett. b).

Come finora, i diritti di emissione saranno messi all’asta in una procedura competitiva, orientata alla procedura odierna con poche deviazioni. Si può pensare ad esempio alla possibilità di presentare un maggior numero di coppie prezzo-quantità per offerta o di abbreviare il periodo d’asta. La procedura d’asta continuerà a essere soggetta a condizioni d’asta (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c). La procedura d’asta non competitiva (possibilità di assegnare ai gestori di impianti una quantità limitata di diritti di emissione al prezzo che corrisponde all’esito dell’asta competitiva svolta nel contempo) è abrogata in seguito all’esiguità della domanda e sulla scorta della procedura d’asta nell’UE (art. 47 cpv. 3 precedente).

Secondo il capoverso 2, l’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni se il prezzo delle

stesse’ si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario. Non conoscendo a sufficienza il prezzo del mercato secondario per i diritti di emissione svizzeri, l’UFAM fa riferimento al prezzo del mercato secondario dei diritti di emissione europei. L’UFAM può inoltre interrompere l’asta in presenza di rischi di sicurezza o altre ragioni che mettono in pericolo il regolare svolgimento ’della stessa.

Nel caso un’asta venga interrotta per motivazioni di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione non venga richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti verranno messi all’asta in seguito a prescindere dalle quantità, secondo il capoverso 1 lettere a e b. Questo può avvenire mediante ripetizione dell’asta o assegnazione dei diritti di emissione alla/e seguente/i asta/e (cpv. 4).

Al termine del periodo d’impegno 2013-2020, l’UFAM cancella i diritti di emissione per impianti e aeromobili che non sono stati assegnati a un’asta (cpv. 5). Si tratta ad esempio dei diritti di emissione per impianti che non sono stati messi all’asta per via della limitazione di quantità secondo il capoverso 1 lettera a o dei diritti di emissione riservati dall’UFAM per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numero 2 lettera c.

Secondo il vigente capoverso 6, l’UFAM può sempre affidare l’asta a organizzazioni private. L’UFAM dovrebbe ora considerare le disposizioni rilevanti di cui nell’accordo con l’UE, in particolare in merito alla sorveglianza dell’asta da parte del gestore della piattaforma stessa e all’opportuna sorveglianza della piattaforma d’asta da parte delle autorità.

Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione

Le disposizioni finora in vigore dell’articolo 49 («Ricalcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni») sono trasferite all’articolo 55c per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali.

L’articolo 49 disciplina ora le informazioni da presentare per la partecipazione all’asta (art. 47a cpv. 1 e 2 precedente).

Come finora, secondo il capoverso 1 lettere a e b vanno indicate almeno una e al massimo due persone incaricate di presentare l’offerta nonché almeno una e al massimo due persone incaricate di convalidare le offerte. Si precisa che l’indirizzo e-mail deve essere personale. La spedizione di nomi

6 EFK (2017): Evaluation der Lenkungswirkung des Emissionshandelssystems 9/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434