Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
per il kerosene: Jet A-1 e Jet A: 3,15
per Jet B: 3,10
per la benzina per aeromobili (AvGas): 3,10
I fattori di emissione sono gli stessi del SSQE dell’UE per garantire la compatibilità dei due sistemi.
In linea con le normative nel SSQE dell’UE, gli operatori di aeromobili possono far computare l’utilizzo di combustibili derivanti da biomassa in talune circostanze. La percentuale di carburante biogeno utilizzato è valutata con un fattore di emissione di zero tonnellate di CO2 per tonnellata di combustibile, se questo rispetta i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva europea 2009/28/CE17 (direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili). La prova corrispondente è a carico dell’operatore di aeromobili. L’applicazione di tali criteri di sostenibilità di diritto europeo consente agli operatori di aeromobili di far computare combustibili basati su biomassa nel SSQE svizzero e dell’UE alle stesse condizioni. In Svizzera si stanno al momento rielaborando le basi giuridiche per i requisiti ecologici e sociali dei combustibili da biomassa. Nel quadro di tale rielaborazione si verifica in che misura questi requisiti debbano essere applicati nel SSQE svizzero dal 2021.
Allegato 17 Requisiti per il rapporto di monitoraggio
I requisiti per il rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti, definiti finora all’articolo 52 capoverso 1 lettere a–d e capoverso 2, passano ora all’allegato 17 numero 1.
I requisiti minimi per il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili sono fissati al numero 2. Poiché gli operatori di aeromobili hanno come «sportello unico» una sola autorità di riferimento (l’UFAM o l’autorità estera competente secondo l’allegato 14) che amministra gli obblighi dell’operatore in entrambi i SSQE, il rapporto di monitoraggio include i dati per il SSQE svizzero e per quello dell’UE. I requisiti minimi comprendono i dati necessari per l’identificazione dell’operatore di aeromobili e dell’organismo di verifica. I piccoli emettitori non devono dare informazioni sull’organismo di verifica se sono esentati dall’obbligo di verifica secondo l’articolo 52 capoverso 5. Ulteriori informazioni richieste sono una giustificazione di eventuali deviazioni dal piano di monitoraggio di base, un elenco degli aeromobili utilizzati e il numero totale dei voli soggetti all’obbligo di scambio di quote di emissione. Per ogni tipo di combustibile per cui sono calcolate le emissioni di CO2 occorre indicare il fattore di emissione e il consumo di combustibile. La somma di tutte le emissioni di CO2 dei voli per i quali devono essere comunicati i dati deve essere suddivisa per Stato di partenza e di arrivo e per gli SSQE svizzero e dell’UE. Le lacune nei dati vanno descritte e colmate con dati di rimpiazzo, ma anche il metodo di stima delle emissioni di CO2 tramite dati di rimpiazzo deve essere descritto. Per ogni coppia di aeroporti (luoghi di decollo e di atterraggio), inoltre, occorre indicare l’identificativo ICAO dell’aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati, nonché le relative emissioni di CO2 annuali. Secondo il numero 2.2, i piccoli emettitori con meno di 243 voli in tre quadrimestri consecutivi o emissioni inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 secondo l’articolo 54 capoverso 1 del regolamento (UE)
n. 601/2012 stimano il proprio consumo di combustibile con uno strumento per piccoli emettitori di cui all’articolo 54 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 601/2012. Questi strumenti includono tool di Eurocontrol o altre organizzazioni pertinenti, sempre che siano autorizzate dalla Commissione europea. Al momento, solo il tool di Eurocontrol soddisfa questo requisito.
Allegato 18 Verifica dei rapporti di monitoraggio e requisiti per l’organismo di verifica
L’allegato 18 disciplina gli obblighi degli operatori di aeromobili e degli organismi di verifica in merito al controllo dei rapporti di monitoraggio. L’organismo di verifica deve essere accreditato secondo le normative nel SSQE dell’UE. In Svizzera non esiste finora una procedura di accreditamento, ma le imprese svizzere si possono fare accreditare nell’UE. Attualmente sono accreditate nell’EU circa 50 imprese che possono ricevere l’incarico di verificare i rapporti di monitoraggio. L’organismo di verifica
17 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 05.06.2009, pag. 16; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2015/1513, GU L 239 dal 15.09.2015, pag. 1. 23/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434