Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, mentre gli operatori amministrati da un’autorità estera lo fanno nel Registro dell’Unione.
Il capoverso 3, che disciplina il termine per la consegna di diritti di emissione, utilizza il concetto di «partecipante al SSQE», che copre i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili.
Art. 55a Caso di rigore
La normativa sui casi di rigore per i gestori di impianti nel SSQE è stata introdotta come normativa transitoria fino al collegamento tra il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero e quello europeo e scadeva a fine 2018. L’accordo tra la Svizzera e l’UE per il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni comporta l’abrogazione di questo articolo.
Art. 55b Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di impianti
L’articolo 48 precedente è trasferito all’articolo 55b per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali. Al capoverso 1 «impresa SSQE» è sostituita con «gestore di impianti». Al capoverso 1 lettere a e b e al capoverso 2 è rimosso il termine «fisso».
Art. 55c Ricalcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni per gestori di impianti
L’articolo 49 precedente è trasferito all’articolo 55c per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali. Nel capoverso 1 lettera b «impresa» è sostituita con «impianti». Al capoverso 1 lettere a e c e al capoverso 2 è rimosso il termine «fisso».
Art. 55d Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di aeromobili
In questo articolo è determinata la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni che un operatore di aeromobili può consegnare per adempiere all’obbligo di consegna. In base all’accordo con l’UE, ammonta all’1,5 per cento delle emissioni di CO2 verificate dell’anno 2020. I certificati consegnati devono rispettare i requisiti di cui all’allegato 2.
Art. 56 Inosservanza dell’obbligo
Nei capoversi 1 e 3 «impresa SSQE», che si riferiva soltanto ai gestori di impianti, è stata sostituita con «partecipante al SSQE». Questo tiene conto del fatto che anche gli operatori di aeromobili sono interessati da questa normativa.
Art. 57 Principio
Per via del collegamento del SSQE svizzero con quello dell’UE, anche gli operatori di aeromobili partecipano ora al SSQE svizzero. Gli operatori di aeromobili, ora amministrati dall’UFAM secondo l’allegato 14, devono aprire un conto operatore nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Questo incombe anche a eventuali operatori di aeromobili provenienti da stati terzi esterni allo SEE (cpv. 1). I conti già esistenti di operatori di aeromobili ovvero i loro crediti sono trasferiti dal registro dell’Unione al Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.
I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’UE nonché le altre imprese ammesse all’asta nell’UE provenienti dallo SEE devono aprire un conto personale se desiderano partecipare all’asta di diritti di emissione svizzeri (cpv. 1bis).
Per incrementare la sicurezza e garantire l’integrità dei mercati del CO2 collegati, sarà introdotto per i conti personali (rivenditori) un limite di posizione da un milione di diritti di emissione che il titolare di un conto può conservare complessivamente in qualsiasi momento su uno o più conti. Il limite vale in totale per la detenzione di diritti di emissione svizzeri ed europei (cpv. 5).
Art. 58 Apertura di un conto
Per aprire un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni occorre presentare domanda all’UFAM (cpv. 1). A tal fine, le persone giuridiche, oltre al modulo di domanda, devono presentare un estratto recente del registro di commercio e i documenti d’identità di persone autorizzate a
13/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434