Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

Art. 134a Coordinazione

Il nuovo articolo 134a si basa sull’articolo 11 dell’accordo con l’UE. Esso prevede che la Svizzera e l’UE coordinino i loro sforzi, ovvero si sostengano reciprocamente nell’esecuzione dell’accordo, nel garantire l’integrità dei mercati di scambio di quote di CO2 collegati e nell’evitare il dislocamento delle emissioni di CO2 e la concorrenza sleale. Secondo l’accordo, tale coordinamento dovrebbe avvenire anche attraverso la fornitura di informazioni. L’articolo 134a del presente progetto stabilisce esplicitamente tali requisiti per l’UFAM. Le informazioni necessarie da trasmettere potrebbero essere, ad esempio, i dati delle transazioni provenienti dal Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni in relazione a un sospetto di attività criminali. Tali dati sarebbero trasmessi nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d’affari e, se necessario, sarebbero resi anonimi o classificati e trattati in conformità ai livelli di riservatezza di cui all’articolo 9 dell’accordo con l’UE.

Art. 135 Adeguamento degli allegati

Il nuovo capoverso teraggiunge che l’allegato 6, che specifica le categorie di impianti per la partecipazione obbligatoria al sistema SSQE, può essere adeguato dal DATEC in caso di modifica di normative internazionali comparabili. Ciò vale in particolare se nell’ambito del SSQE collegato dell’UE vengono definite o soppresse nuove categorie di impianti.

Analogamente, la nuova lettera f aggiunge che l’allegato 14, che specifica l’assegnazione degli operatori di aeromobili all’autorità competente, può essere adeguato dal DATEC se l’elenco pertinente dell’UE subisce modifica.

Art. 135a Approvazione di deliberazioni di portata subordinata

Le decisioni della commissione cista dell’accordo che collega i SSQE sono approvate preventivamente in funzione del loro contenuto e della loro portata. Le decisioni di ampia portata (ad es. che comportano adeguamenti legislativi) devono essere approvate dal Parlamento, mentre le decisioni di portata limitata (ad es. che comportano adeguamenti dell’ordinanza) possono essere approvate dal Consiglio federale. Nel quadro dell’accordo, la commissione mista prende regolarmente varie decisioni di portata limitata che riguardano questioni tecnico-amministrative e sono di portata subordinata (ad es., adeguamento degli allegati alle basi giuridiche delle parti precedentemente adeguati, accordi tecnici sul funzionamento dei registri per lo scambio di emissioni).

Secondo l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199715 sull’organizzazione governativa e amministrativa, il Consiglio federale può delegare la conclusione di trattati internazionali a un dipartimento; in caso di trattati di portata limitata, a un gruppo o a un ufficio federale. In linea con questa disposizione, il nuovo articolo 135a disciplina la delega di competenze al DATEC per l’approvazione di decisioni di portata limitata della commissione mista che riguardano questioni tecnico-amministrative e sono anche di portata subordinata (cfr. elenco di esempi nel capoverso precedente). Questo alleggerisce il carico di lavoro del Consiglio federale e abbrevia la procedura di approvazione delle relative decisioni. Tutte le altre decisioni di portata limitata (ad es. che comportano adeguamenti delle ordinanze) continuano a essere approvate dal Consiglio federale o dal Parlamento.

Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

Nel capoverso 1 lettere a e b e nel capoverso 2, le espressioni «impresa» e «impresa SSQE» sono sostituite da «gestore di impianti».

15 RS 172.010 19/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434