Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

gli impianti («cap») e questi sono coperti con diritti di emissione europei, i diritti di emissione europei, nella logica del mercato unico, sono computati per l’obiettivo di riduzione svizzero secondo l’articolo 3 della legge sul CO2. Il computo, tuttavia, avviene soltanto se l’obiettivo di riduzione svizzero non sarebbe raggiunto in assenza di questo.

 Approvazione di decisioni di portata subordinata: ’l’accordo con l’UE prevede che una commissione mista si occupi dell’amministrazione e di un ‘eventuale ulteriore sviluppo. Le decisioni della commissione mista di natura tecnico-amministrativa e di portata subordinata devono poter essere approvate dal DATEC per alleviare ’il Consiglio federale e abbreviare la procedura di approvazione per tali decisioni.

I dettagli concernenti le decisioni si trovano nelle spiegazioni corrispondenti (cfr. n. 3).

Le normative resteranno in larga misura valide dopo il 2020 e saranno riprese nel progetto per la revisione totale dell’ordinanza sul CO2, la quale seguirà l’approvazione del Parlamento della revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020.

In caso di ritardo tecnico per il collegamento elettronico dei Registri dello scambio di quote di emissioni, andrebbero previste soluzioni di transizione esecutive che potrebbero eventualmente ancora comportare poche modifiche al progetto.

2.2 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche all’ordinanza proposte sono compatibili con tutti gli obblighi internazionali, in particolare con l’accordo tra la Svizzera e l’UE sul collegamento dei rispettivi SSQE.

Nell’ambito dell’aviazione civile internazionale, l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile ICAO si impegna a partire dal 2020 per una crescita neutrale in termini di CO2. Questo impegno è attuato anche tramite una nuova misura fondata sul mercato, il «Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation» (CORSIA). Con il CORSIA, le emissioni di CO2 dell’aviazione civile internazionale superiori alla media del 2019-2020 dovranno essere compensate da riduzioni adottate principalmente in altri settori. Le unità di riduzione autorizzate dovranno essere acquistate sul «mercato del CO2» globale.

CORSIA è stato introdotto con la Convenzione di Chicago5. Le norme necessarie per l’attuazione sono state decise il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell’ICAO e sono illustrate sotto forma di «Standards and Recommended Practices» (SARP) dell’ICAO. La prima edizione del quarto volume dell’allegato 16 alla Convenzione di Chicago, che contiene le SARP rilevanti per il CORSIA, è entrata in vigore il 22 ottobre 2018. La sezione di queste SARP concernente il monitoraggio si applica dal 1 gennaio 2019 e la sezione sulla compensazione si applicherà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione agli obblighi di compensazione ai sensi del CORSIA è volontaria tra il 2021 e il 2026 per gli Stati membri dell’ICAO e per ora è prevista fino al 2035. La Svizzera, tuttavia, insieme agli altri 43 Stati della Conferenza europea dell’aviazione civile, Stati UE inclusi, ha annunciato la partecipazione agli obblighi di compensazione ai sensi del CORSIA a partire dal 2021, a prescindere dal collegamento dei SSQE della Svizzera e dell’UE. La consegna di unità di riduzione per la fase pilota 2021-2023 è prevista nel gennaio 2025.

Secondo il sistema monistico in vigore in Svizzera, una disposizione di diritto internazionale acquista efficacia senza alcun atto costitutivo interno di trasposizione nell’ordinamento svizzero non appena entra in vigore per la Svizzera. Una disposizione di diritto internazionale è direttamente applicabile se è sufficientemente precisa da poter essere applicata da un’autorità o da un tribunale. Tale requisito è rispettato dalle SARP del CORSIA.

Attualmente, per il 2020 non sussistono differenze tra l’accordo sul collegamento dei SSQE (e relativa trasposizione) e gli obblighi della Svizzera ai sensi del CORSIA, in particolare perché l’obbligo di compensazione ai sensi del CORSIA si applica soltanto a partire dal 2021 e poiché varie disposizioni attuative, tra cui l’elenco delle unità di riduzione CORSIA ammesse, non sono ancora note o stabilite.

5 Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0) 5/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434