Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
Art. 62 Tenuta del Registro
Il Registro dello scambio di quote di emissioni è un’applicazione elettronica basata sul web e gestita dall’UFAM. Il nome utente e la password consentono in linea di principio ai partecipanti di accedere al conto e di svolgere transazioni usando l’smsTAN. I requisiti tecnici ed elettronici necessari sono definiti nelle condizioni generali dell’UFAM sul Registro dello scambio di quote di emissioni. Per l’esecuzione dell’accordo con l’UE sono previste alcune modifiche tecniche. Il ritardo nelle transazioni, per esempio, diventa obbligatorio per tutti. Oggi nella sezione protetta del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni gli utenti possono visualizzare il numero di serie completo di tutti i tipi di unità.
Nel Registro dell’Unione la visualizzazione è vincolata storicamente, anche se fortemente limitata.
Con il collegamento dei due SSQE, nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni vengono ora rappresentati i numeri di serie di tutti i diritti di emissione in analogia al regolamento dell’UE. I numeri di serie degli attestati nonché i certificati di riduzione delle emissioni sono tuttora visibili nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.
Il capoverso 4 riporta un requisito dall’accordo con l’UE. Tutti i conti attivi devono essere verificati dall’UFAM almeno una volta ogni tre anni. Se le informazioni fornite non sono più complete, aggiornate, corrette ed esatte, i titolari dei conti interessati saranno invitati a segnalare eventuali modifiche.
Art. 64 Blocco e chiusura del conto
L’UFAM può ora anche chiudere conti se il titolare o l’utente del conto sono in violazione da almeno un anno delle disposizioni sul Registro dello scambio di quote di emissioni (cpv. 2 lett. b) o se la tassa annuale per la tenuta del conto non viene pagata da più di un anno (cpv. 2 lett. c).
Il capoverso 3 regola la chiusura del conto nel caso di un saldo positivo del conto. Poiché possono essere chiusi solo i conti con saldo nullo, l’UFAM ha la possibilità di invitare i titolari dei conti da chiudere secondo il capoverso 2 a trasferire le eventuali unità depositate sul conto interessato su un altro conto entro 40 giorni lavorativi. Alla scadenza del termine, l’UFAM può eliminare le unità interessate per poter infine chiudere il conto.
Art. 65 Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati
L’UFAM può pubblicare i dati contenuti nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati. Nell’UE i dati sulle transazioni sono pubblicati dopo 3 anni, comprese le informazioni sui titolari del conto senza tuttavia le informazioni sul numero del conto e la tipologia delle unità. In particolare, il numero di conto non è pubblico nell’UE, contrariamente alla normativa svizzera. In Svizzera finora non era pubblicato alcun dato sulle transazioni. Con il collegamento di entrambi gli SSQE e ai fini della trasparenza, i dati sulle transazioni devono ora essere pubblicati analogamente alla normativa UE, compreso il numero di conto di titolari di conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.
Il presente articolo contiene un elenco esaustivo dei dati registrati nel Registro dello scambio di quote di emissioni. L’elenco viene aggiornato al fine di illustrare le nuove disposizioni del progetto.
Art. 66–69, 73–74, 74b, 75–76 e 78
L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti» con le modifiche redazionali necessarie.
Art. 74a Computo di attestati all’obiettivo di emissione
L’espressione «impresa» è sostituita da «richiedente» con le modifiche redazionali necessarie.
Art. 79 Pubblicazione di informazioni
L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti». La lettera a è integrata per i gestori di impianti di cogenerazione. La lettera h stabilisce che le informazioni sugli investimenti effettuati dai gestori di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2 possono essere ora pubblicate dall’UFAM, purché il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati.
15/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434