Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

versione aggiornata del regolamento (CE) n. 748/2009.16 Il riferimento è modificato dal DATEC secondo l’articolo 135 lettera ebisse cambia il regolamento (CE) n. 748/2009.

Allegato 15 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti

di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

Nell’allegato 15, in linea con l’accordo con l’UE, si illustra come viene calcolata la quantità massima di diritti di emissione a disposizione per gli aeromobili («cap per l’aviazione») (numero 2). Il punto di partenza è la somma delle prestazioni in termini di tonnellate-chilometro riportate dai singoli operatori di aeromobili per il 2018. Tale somma di tonnellate-chilometro è moltiplicata per il parametro di riferimento di 0,642 diritti di emissione per 1 000 tonnellate-chilometro. Questo parametro di riferimento è determinato con precisione al numero 1 e corrisponde al parametro di riferimento nel SSQE dell’UE. La quantità di diritti di emissione che ne risulta corrisponde all’82 per cento del «cap per l’aviazione». La quantità di diritti di emissione per gli aeromobili estrapolata al 100 per cento corrisponde dunque alla quantità massima a disposizione nel 2020.

Questa quantità di diritti di emissione è utilizzata come segue: l’82 per cento è assegnato a titolo gratuito agli operatori di aeromobili, il 15 per cento è riservato per l’asta e il 3 per cento viene eliminato, in quanto non necessario nel 2020 per operatori di aeromobili nuovi e in forte crescita. Poiché il rilevamento di tonnellate-chilometro è avvenuto nel 2018, i dati rilevati sono sufficientemente aggiornati come base per l’assegnazione a titolo gratuito.

Al numero 3 si spiega come viene calcolata la quantità massima di diritti di emissione assegnabile a titolo gratuito ad ogni singolo operatore di aeromobili: il punto di partenza è la prestazione in termini di tonnellate-chilometro riportata per il 2018 per operatore di aeromobili. Essa viene moltiplicata con il parametro di riferimento definito al numero 1, ottenendo così la quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito al singolo operatore di aeromobili.

Allegato 16 Requisiti per il piano di monitoraggio

I requisiti per il piano di monitoraggio dei gestori di impianti, definiti finora all’articolo 51 capoverso 3, passano ora all’allegato 16 numero 1.

I requisiti per il piano di monitoraggio degli operatori di aeromobili sono elencati al numero 2. Vi rientrano la verifica della completezza dei dati da rilevare e la loro sufficiente precisione. Il piano di monitoraggio deve identificare univocamente gli operatori di aeromobili e gli aeromobili, descrivendo una metodologia con cui gli aeromobili e i voli compresi nel campo di applicazione dell’ordinanza siano registrati integralmente. Deve inoltre contenere una descrizione del metodo per la determinazione delle emissioni di CO2.

Gli operatori di aeromobili che causano emissioni di CO2 superiori alle 25 000 tonnellate all’anno devono anche indicare come sorvegliano il consumo di combustibili dei singoli aeromobili. I metodi ammessi per la misurazione del consumo di combustibili sono gli stessi autorizzati nel SSQE dell’UE.

Inoltre devono descrivere una metodologia volta a colmare le lacune nei dati. Si ricorda altresì che in caso di modifica dello status dell’operatore di aeromobili in merito alla qualifica di piccolo emettitore, il piano di monitoraggio andrà nuovamente presentato all’UFAM per verifica.

Al numero 3 è determinato il tipo di calcolo delle emissioni di CO2 dei voli interessati nel quadro del SSQE. Le emissioni di CO2 sono determinate sulla base della quantità di combustibile consumato,

moltiplicata per un fattore di emissione applicabile al combustibile in questione. I fattori di emissione applicabili, espressi in tonnellate di CO2 per tonnellata di combustibile, [t CO2/t combustibile], sono i seguenti:

16 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al

1 gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1. 22/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434