Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
Art. 117 Esecuzione
Il Fondo Tecnologico addebita 1 000 franchi per la domanda; la tassa di conclusione del contratto è di 2 000 franchi. L’esperienza ha dimostrato che non è possibile stimare in anticipo e in modo affidabile la quantità di lavoro necessario per elaborare una domanda. La nuova specifica di cui all’articolo 117 attua la corrispondente raccomandazione del Controllo federale delle finanze. Inoltre, le tasse forfettarie di 3 000 franchi totali per la presentazione di domande e la stipulazione di contratti saranno d’ora in avanti incluse nell’allegato all’ordinanza del 3 giugno 200514 dell’Ufficio federale dell’ambiente. La tassa dovuta durante la durata della fideiussione è mantenuta (massimo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione all’anno).
Art. 130 Autorità esecutive
Il capoverso 1 include ora un riferimento all’allegato 14, che disciplina l’esecuzione del trasporto aereo nel sistema SSQE. Inoltre, nel capoverso 7 si afferma ora che l’UFAC sostiene l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative agli operatori di aeromobili.
Art. 131 Inventario dei gas serra
L’obbligo di compensazione per gli impianti termici a combustibili fossili è stato abrogato dalla legge sul CO2. La disposizione che non tiene conto delle emissioni di CO2 è pertanto sostituita (cpv. 2) da una disposizione che, in applicazione dell’articolo 3 capoverso 3bisdella legge sul CO parzialmente
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rivista, disciplina l’ammissibilità dei diritti di emissione europei per l’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni della Svizzera. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti svizzeri sono presi in considerazione solo se le emissioni di tutti gli impianti svizzeri che rientrano nel sistema SSQE superano la quantità totale dei diritti di emissione svizzeri (lett. a) e se al tempo stesso l’obiettivo di riduzione previsto dalla legge sul CO2 non viene altrimenti raggiunto (lett. b). Un eventuale computo può solo portare al raggiungimento dell’obiettivo nazionale e non a un «eccesso».
Il capoverso 3 disciplina la portata della quantità computabile di diritti di emissione europei. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2, i diritti di emissione europei che superano le quantità definite al capoverso 2 per coprire le emissioni sono computati ai fini dell’obiettivo di riduzione. Poiché i gestori di impianti in Svizzera possono ancora coprire le proprie emissioni in misura limitata anche con certificati di riduzione delle emissioni esteri, questi certificati consegnati devono essere detratti dalle suddette emissioni supplementari.
Il capoverso 4 definisce la quantità totale di diritti di emissione svizzeri disponibili, la quale comprende i diritti di emissione svizzeri per gli impianti rilasciati nell’ambito del «cap» (quantità massima disponibile) e i diritti di emissione non utilizzati a partire dal periodo 2008-2012 e quindi trasferiti dai gestori degli impianti al periodo 2013-2020.
Art. 133 Controlli e obbligo di informare
A causa della nuova normativa per gli operatori di aeromobili, l’espressione «impresa SSQE» è stata sostituita da «partecipante al SSQE». Ciò significa che anche gli operatori di aeromobili sono soggetti a controlli e all’obbligo di fornire informazioni alle autorità esecutive. Inoltre l’espressione impresa è sostituita, dove rilevante, con impianto (cpv. 1).
Art. 134 cpv. 1, 3 e 4
Il capoverso 1 lettera e stabilisce che l’UFAC debba ora fornire all’UFAM i dati necessari per verificare l’obbligo degli operatori di aeromobili di partecipare al SSQE. Esso indica inoltre i dati necessari per verificare i piani e i rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili.
Il capoverso 3 stabilisce che, conformemente alla legge sull’archiviazione, l’UFAM mette a disposizione dell’Archivio federale i dati personali che non sono più necessari in via permanente per la conservazione e distrugge i dati che l’Archivio federale ritiene non idonei ad essere archiviati.
14 RS 814.014 18/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434