Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

caso sarebbe sproporzionato. Il capoverso 1bisstabilisce ora che questi gestori di impianti possono richiedere un «opt-out» con effetto immediato se dimostrano in modo credibile che le loro emissioni resteranno durevolmente sotto le 25 000 tonnellate di CO2eq. Il capoverso 3 precisa che i gestori di impianti le cui emissioni di gas serra superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno devono partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo. Nei capoversi 1, 2 e 3, inoltre,

l’espressione impresa è sostituita con impianto.

Art. 42

Nei capoversi 1-3 impresa è stata sostituita da impianto e l’aggettivo «fisso» al capoverso 3 lettere b e c è stato rimosso. L’articolo ha subito modifiche redazionali dovute alle sostituzioni.

Art. 43 Impianti non considerati

L’espressione «fisso» è stata rimossa nel titolo e nei capoversi 1-3.

Art. 43a e 44

«Impresa SSQE» e «impresa» sono state sostituite da «gestore di impianti» e l’articolo ha subito modifiche redazionali.

Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione a disposizione

L’articolo disciplina come prima soltanto il calcolo della quantità massima di diritti di emissione a disposizione («cap») per gli impianti stazionari. L’espressione «impresa SSQE» è sostituita da «gestore di impianti nel SSQE» (cpv. 1).

Il capoverso 2 ha subito modifiche redazionali. Sarà conservata la riserva del 5 per cento del «cap» per renderla accessibile a gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE e agli impianti che potenziano notevolmente le proprie capacità.

Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

Nei capoversi 1 e 2 «impresa SSQE» è stata sostituita con «gestori di impianti» e l’articolo ha subito modifiche redazionali.

Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti che iniziano a

partecipare al SSQE

Nel titolo «nuovi partecipanti al SSQE» è stato sostituito con «gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE». Inoltre, L’espressione impresa è sostituita con impianto (cpv. 1 e 3).

Art. 46b

La frase introduttiva nel capoverso 1 ha subito modifiche redazionali. Nei capoversi 1 e 2 «imprese SSQE» sono state sostituite con «gestori di impianti». L’espressione «fisso» al capoverso 1 lettera a è stata rimossa. Nel capoverso 1 lettera b «l’attività dell’impresa» è sostituita con «l’attività degli impianti».

Art. 46c

Nei capoversi 1 e 3 le «imprese SSQE» sono state sostituite con «gestori di impianti». L’espressione «fisso», inoltre, è stata rimossa (cpv. 1, 3 e 4). Il capoverso 1 ha subito modifiche redazionali.

Art. 46d Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

Un operatore di aeromobili è tenuto a partecipare al SSQE se opera voli secondo l’allegato 13

(cpv. 1). Si annuncia senza indugio all’autorità competente secondo l’allegato 14 se prevede di operare tali voli nell’anno 2020 (cpv. 2). Si considera operatore di aeromobile la persona registrata nel campo 7 del piano di volo ICAO, mediante codice ICAO oppure, ove non presente, mediante la targa

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