Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434

redazionale riguarda le «imprese SSQE», le «imprese con impegno di riduzione» e le «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione». La modifica garantisce una terminologia uniforme con quella delle normative UE in ambito SSQE e semplifica la prassi esecutiva svizzera.

 SSQE per gestori di impianti: la prassi esecutiva per le deroghe all’obbligo di partecipazione al SSQE («opt-out») viene precisata; un gestore di impianti che intraprende un’attività secondo l’allegato 6 in futuro potrà richiedere una deroga con effetto immediato se emette durevolmente meno di 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno. La normativa sui casi di rigore per i gestori di impianti, introdotta come normativa di transizione fino al collegamento col SSQE dell’UE e in scadenza a fine 2018, è abrogata con il collegamento. ’In linea di principio le centrali termiche a combustibili fossili partecipano ora al SSQE; il Parlamento ha abrogato a livello legislativo l’obbligo di compensazione esistente. Tuttavia, secondo l’articolo 17 della revisione parziale della legge sul CO2, la tassa sul CO2 per i combustibili è rimborsata a tali gestori di impianti nel SSQE, ’soltanto nella misura in cui si assumono i costi esterni delle proprie emissioni di gas serra, meno i prezzi di acquisto dei diritti di emissione ceduti.

 SSQE per operatori di aeromobili: per la prima volta viene specificato per gli operatori di aeromobili l’obbligo di partecipare al SSQE. Ai sensi dell’accordo, sono tenuti a partecipare i gestori che operano voli in Svizzera oppure dalla Svizzera verso lo Spazio economico europeo (SEE). Secondo l’accordo, i voli dallo SEE verso la Svizzera sono coperti ’dal SSQE dell’UE. Nel SSQE svizzero, analogamente alle normative UE, sono definite deroghe per voli speciali (es. a scopi militari, di salvataggio o di ricerca) e valori soglia. Per la prima volta sono disciplinati il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per ’la navigazione aerea e la loro assegnazione (a titolo gratuito o con messa all’asta). Sono parimenti fissate normative concernenti la comunicazione sul CO2 e la consegna di diritti di emissione.

 Messa all’asta di diritti di emissione: oltre ai diritti di emissione per impianti assegnati non a titolo gratuito, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) metterà all’asta, analogamente alla normativa del SSQE dell’UE, il 15 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili. Al fine di contrastare un’eventuale eccedenza sul mercato, la messa all’asta annuale dei diritti di emissione per gli impianti sarà limitata al 10 per cento massimo del «cap» dell’anno precedente ’come raccomandato ’dall’Amministrazione federale delle finanze. Come finora, i diritti di emissione saranno messi all’asta in una procedura competitiva, orientata alla procedura vigente con poche deviazioni. La procedura di messa all’asta non competitiva è abrogata in seguito alla scarsa domanda e sulla scorta della normativa UE. Chi desidera partecipare all’asta deve disporre, come in precedenza, di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Secondo l’accordo con l’UE, sono ammessi all’asta, oltre ai gestori di impianti nel SSQE svizzero, anche i gestori di impianti nel SSQE dell’UE, gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’UE, nonché le altre imprese ammesse all’asta nell’UE provenienti dallo SEE. Sono definite le informazioni necessarie per la partecipazione.

 Registro dello scambio di quote di emissioni: finora i diritti di emissione svizzeri potevano essere detenuti soltanto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni e i diritti di emissione europei soltanto nel Registro europeo (Registro dell’Unione). Un collegamento elettronico consentirà il trasferimento di diritti di emissione tra i due registri. Poiché riportano ingenti valori patrimoniali, devono essere tenuti con la massima cura tecnica e protetti da abusi e attività criminali. Allo stesso modo diventano più severi i requisiti per l’apertura, la gestione e la chiusura del conto.

 Computo dei diritti di emissione europei: nella logica del mercato unico, per i SSQE collegati i diritti di emissione svizzeri ed europei sono equivalenti e quindi liberamente scambiabili. Il singolo partecipante al SSQE, pertanto, è soltanto tenuto a non differenziarli nell’adempiere al proprio obbligo di consegna di diritti di emissione. Se le emissioni di tutti i gestori di impianti nel SSQE svizzero superano la quantità massima disponibile di diritti di emissione svizzeri per

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