Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 26 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: S122-0434
dell’aeromobile. Per le emissioni di CO2 causate da voli nell’anno di calendario 2020, secondo l’articolo 55 capoversi 2 e 3, entro il 30 aprile 2021 vanno consegnati diritti di emissione e se ammesso certificati di riduzione delle emissioni.
Il capoverso 3 disciplina la responsabilità ove il gestore dell’aeromobile non possa essere determinato. In questo caso l’esercente dell’aeromobile è considerato gestore. Se neppure l’esercente può essere determinato, si considera gestore il proprietario dell’aeromobile.
Secondo il capoverso 4 l’UFAM può richiedere agli operatori di aeromobili un recapito in Svizzera. Il recapito può quindi essere utilizzato per far pervenire a un operatore di aeromobili senza sede commerciale in Svizzera documenti giuridicamente vincolanti (ad es. decisioni), poiché tali documenti non possono essere spediti all’estero.
Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione a disposizione
L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per gli aeromobili («cap per l’aviazione»). Il calcolo è basato sui dati concernenti le tonnellate-chilometro rilevati dagli operatori di aeromobili per l’anno 2018. I dettagli sono disciplinati nell’allegato 15 numero 2 (cpv. 1). L’UFAM riserva annualmente una quantità adeguata del «cap per l’aviazione» per gestori nuovi e in forte crescita (3 %). Le dimensioni di questa riserva sono disciplinate nell’allegato 15 numero 2. Poiché i dati concernenti il rilevamento di tonnellate-chilometro per l’anno 2018 sono sufficientemente aggiornati, per il 2020 non è disponibile alcuna riserva (cpv. 2). A partire dal 2021 questa riserva sarà a disposizione per l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito a gestori nuovi e in forte crescita.
Art. 46f Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito
L’UFAM assegna a tutti gli operatori di aeromobili che hanno consegnato un rapporto verificato sulle tonnellate-chilometro la quantità di diritti di emissione a disposizione per l’assegnazione a titolo gratuito per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numero 2 (cpv. 1). L’UFAM calcola la quantità da assegnare a ciascun singolo gestore in base ai rispettivi dati concernenti le tonnellate-chilometro nell’anno 2018, secondo l’allegato 15 numero 3. Si applica lo stesso parametro di riferimento dell’UE per il numero di diritti di emissione da assegnare agli aeromobili per tonnellata-chilometro (cpv. 2). Se in un dato anno un operatore di aeromobili non opera alcun volo di cui all’allegato 13 e pertanto non soggiace all’obbligo di consegna, deve restituire all’autorità competente entro il termine indicato i diritti di emissione assegnatigli quest’anno a titolo gratuito per gli aeromobili’. I diritti di emissione sono in seguito cancellati (cpv. 3). Sono altresì cancellati quei diritti di emissione la cui assegnazione a titolo gratuito era prevista ma è risultata impossibile (cpv. 4). Questo può accadere, ad esempio, quando il gestore nel frattempo ha interrotto l’attività.
Art. 47 Diritto a partecipare
Le disposizioni precedenti dell’articolo 47 («Messa all’asta di diritti di emissione») sono ora illustrati con modifiche all’articolo 48 («Svolgimento dell’asta»). L’articolo 47 disciplina ora chi ha diritto a partecipare all’asta di diritti di emissione. Oltre ai gestori di impianti nel SSQE svizzero sono ora ammessi all’asta in base all’accordo con l’UE’ anche: i gestori di impianti nel SSQE dell’UE, gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’UE, nonché le altre imprese ammesse all’asta nell’UE provenienti dallo SEE. Chi desidera partecipare all’asta deve disporre, come accadeva finora, di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.
Art. 48 Svolgimento dell’asta
Le precedenti disposizioni dell’articolo 48 («Certificati di riduzione delle emissioni») sono trasferite all’articolo 55b per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali.
L’articolo 48 disciplina ora la messa all’asta di diritti di emissione (art. 47 precedente). Le aste devono avvenire a intervalli regolari per garantire una certa costanza.
8/26 233.11-00008/00006/00002/S122-0434