Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 La protezione delle indicazioni geografiche
Un’indicazione geografica (IG), di regola un nome di luogo o una denominazione che rinvia in genere a un luogo, è un segno che identifica l’origine geografica di un prodotto specifico, la cui qualità, reputazione o altre caratteristiche sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Questa definizione, introdotta nel 1992 nella regolamentazione dell’UE1, è stata ripresa nell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), entrato in vigore nel 19952. Appartiene alla categoria delle indicazioni geografiche la sottocategoria delle denominazioni d’origine (DO)3, definite nell’Accordo di Lisbona4 quale «denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità e i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all’ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani». La definizione è stata ripresa nel diritto francese nel 1966, in altre legislazioni come quella dell’UE nel 1992 e in Svizzera nel 1997. Le denominazioni d’origine sono inizialmente state riconosciute e protette per i vini (p. es. Bordeaux) e gli alcolici (p. es. Cognac) per poi essere estese a tutti i prodotti (p. es. ceramiche di Vallauris, Roquefort, cristallo di Boemia, prosciutto di Parma, Gruyère).
L’indicazione geografica è un segno distintivo comune a disposizione di tutti i produttori legittimati di uno stesso prodotto tradizionale proveniente da una regione delimitata. Rappresenta il valore e la reputazione del prodotto e influisce sulle decisioni dei consumatori. Per garantire la concorrenza leale tra i produttori ed evitare che i consumatori siano tratti in inganno, è quindi necessario definire le regole di utilizzo delle indicazioni geografiche e proteggerle dalle imitazioni e dagli abusi di reputazione. Lo strumento più consono a questo scopo è la registrazione della denominazione protetta e dell’elenco degli obblighi del prodotto interessato quale denominazione d’origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP). Questo sistema è stato introdotto nel diritto svizzero nel 1997 per quel che concerne i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati5, e nel 2017 per tutti gli altri prodotti6.
Nei primi anni Novanta si è fatto più marcato il divario tra i Paesi che tutelano le indicazioni geografiche in virtù di un sistema giuridico specifico (sui generis), come i Paesi europei, e i Paesi che tutelano le indicazioni geografiche come marchi, come i Paesi che applicano la common law, segnatamente gli Stati Uniti. Tale divario è riconducibile ai sistemi giuridici diversi, ma anche ai diversi interessi economici. Effettivamente, alcune denominazioni protette come indicazioni geografiche in Europa (p. es. Fontina, Manchego) o in altri Paesi (p. es. Basmati in India e Pakistan, manzo di Kobe in Giappone) sono utilizzate come termini generici dai produttori di Paesi terzi; un uso in alcuni casi diffuso da chi è emigrato all’estero dai Paesi d’origine delle denominazioni stesse. Per un gran numero di produttori svizzeri le indicazioni geografiche hanno invece un valore importante nel contesto delle esportazioni: si pensi per esempio al cioccolato svizzero, al Gruyère, agli orologi svizzeri, alla carne secca dei Grigioni, all’Emmentaler, alla Tête-de-Moine e al Fromage de Bellelay (cfr. «Ripercussioni economiche», cap. 6.3).
Queste differenze spiegano l'assenza di armonizzazione giuridica in materia di indicazioni geografiche sul piano internazionale rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale. I negoziati dell’Uruguay Round, all’origine della creazione dell’OMC, per esempio, hanno portato a un compromesso sulla protezione delle indicazioni geografiche nell’Accordo TRIPS che prevede un livello di protezione adeguato unicamente per le indicazioni geografiche di vini e alcolici e prevede un registro multilaterale solo per queste indicazioni geografiche. Ne consegue che i beneficiari di indicazioni geografiche svizzere non hanno modo di tutelarsi adeguatamente all'estero, se non mediante procedure nazionali spesso complesse e sempre molto onerose o tramite accordi bilaterali che dipendono dal grado d’interesse delle Parti in questione.
1.1.2 Il sistema di Lisbona
L’Accordo di Lisbona è stato concluso da un gruppo di Paesi nel quadro della Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale7. È entrato in vigore nel 1966 per essere poi riveduto dall’Atto di Stoccolma nel 1967, a sua volta modificato nel 1979; due modifiche che non hanno tuttavia influito sui principi su cui si fondava8. L’Accordo di Lisbona è amministrato dall’OMPI.
Analogamente ai sistemi di Madrid e dell’Aja (riguardanti rispettivamente la registrazione internazionale dei marchi e dei disegni e modelli industriali), il sistema disciplinato dall’Accordo di Lisbona agevola la registrazione dei diritti di proprietà intellettuale sul piano internazionale sulla base di disposizioni che definiscono le regole di procedura per l’Ufficio internazionale (segretariato) dell’OMPI (di seguito «Ufficio internazionale») e per le Parti contraenti. Contrariamente agli accordi di Madrid e dell’Aja, tuttavia, l’Accordo di Lisbona prevede alcune disposizioni che definiscono la protezione, di livello elevato, che le Parti contraenti sono tenute ad accordare alle denominazioni d’origine registrate sul piano internazionale.
1 Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
2 L’Accordo TRIPS corrisponde all’allegato 1.C dell’Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20).
3 Nel presente rapporto, se non altrimenti specificato, il termine «indicazione geografica» include sia le denominazioni d’origine sia le indicazioni geografiche.
4 Il testo dell’Accordo di Lisbona è pubblicato in francese sul sito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale al seguente indirizzo: www.ompi.org > Savoirs > Lisbon Express > Arrangement de Lisbonne.
5 Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 (RS 910.12)
6 Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli del 2 settembre 2015 (RS 232.112.2)
7 RS 0.232.04
8 Il testo che regge attualmente il sistema di Lisbona è di seguito chiamato «Atto del 1967». Un solo Paese, Haiti, è legato unicamente all’accordo del 1958. Dal momento che la revisione dell’Accordo del 1967 non ha modificato le disposizioni relative alla procedura di registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e le procedure di gestione del registro internazionale, ogni riferimento all’Atto del 1967 nel presente documento va inteso come riferimento anche all’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958.