Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 33 Lingua del presente Atto; firma

Le versioni originali dell’Atto di Ginevra nelle sei lingue ufficiali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) fanno parimente fede. In virtù dell’alinea 1)b), su decisione dell’Assemblea e dopo consultazione dei governi interessati, possono essere riconosciute come versioni ufficiali anche altre versioni linguistiche dell’Atto di Ginevra, come quelle italiana e tedesca.

3.2 Commento ai singoli articoli del Regolamento d’esecuzione comune all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche

Il Regolamento è stato adottato il 20 maggio 2015, da parte della conferenza diplomatica, contestualmente all’Atto di Ginevra, di cui è parte integrante; le regole ivi contenute, che precisano alcune disposizioni dell’Atto, presentano il vantaggio di poter essere emendate più facilmente rispetto alle disposizioni dell’Atto stesso.

Tale Regolamento è il risultato dell’attività del gruppo di lavoro istituito dall’Assemblea in occasione della sua 32aseduta nell’ottobre del 2015 ed è comune all’Accordo di Lisbona e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona. D’altronde, con l’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra, le procedure e le registrazioni che si inseriscono nel quadro del sistema di Lisbona saranno rette da due strumenti internazionali: l’Atto del 1967 e l’Atto di Ginevra. Il gruppo di lavoro si è riunito due volte e ha presentato un progetto di regolamento d'esecuzione comune che riprende integralmente le disposizioni del Regolamento concernente l’Atto di Ginevra.

In virtù dell’articolo 22.2)iii) dell’Atto di Ginevra, che riprende l’articolo 9.2)iii) dell’Atto del 1967, è all’Assemblea che compete ogni eventuale emendamento del Regolamento. In occasione della sua 34aseduta nell’ottobre del 2017, l’Assemblea ha così approvato il progetto per un regolamento d'esecuzione comune che prevedesse, tra le altre cose, l’importo delle tasse percepite dall’Ufficio internazionale (identico per l’Atto del 1967 e l’Atto di Ginevra). L’Assemblea ha inoltre deciso che l’entrata in vigore di tale Regolamento avrebbe coinciso con quella d’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra.

Il Regolamento è uno strumento pratico per le Parti legate al tempo stesso all’Atto del 1967 e all’Atto di Ginevra nonché per l’Ufficio internazionale.

Regola 3 Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro nel quadro del sistema di Lisbona sono il francese, l’inglese e lo spagnolo. Il registro internazionale è tenuto in queste tre lingue. Di conseguenza, la domanda di registrazione internazionale per una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata nel territorio svizzero dovrà essere depositata in francese.

Regola 5 Requisiti relativi alla domanda internazionale

Gli alinea 1 e 2 disciplinano i dettagli circa il contenuto obbligatorio della domanda, ossia l’indicazione dell’Autorità competente, i dati necessari a identificare i beneficiari, la denominazione d’origine o l’indicazione geografica per cui è richiesta la registrazione internazionale, il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione d’origine o l’indicazione geografica, l’area geografica di produzione o d’origine del prodotto o dei prodotti, i dati necessari all’identificazione della registrazione, l’atto legislativo o regolatorio oppure la decisione giudiziaria o amministrativa in virtù della quale la protezione è concessa nella Parte contraente d’origine.

Gli alinea 3 e 4, dal canto loro, stabiliscono quali sono i dati che, se esplicitamente richiesto da una Parte contraente al Direttore generale dell’OMPI, devono essere indicati per l’ottenimento della protezione in tale Parte.

In virtù dell’alinea 3, la domanda deve contenere i dati relativi alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche del prodotto nonché al suo legame con l’area geografica d’origine. Alcuni Paesi desiderano infatti esaminare in modo approfondito quale sia la relazione tra il prodotto e la sua area geografica d’origine. Nella sua proposta di decisione del Consiglio34, la Commissione europea suggerisce che l’UE notifichi al Direttore generale dell’OMPI la sua esigenza di disporre di tali dati. In questo caso, quasi tutte le registrazioni internazionali attualmente in vigore in virtù dell’Atto del 1967 dovrebbero essere completate con i dati mancanti affinché possa essere depositata per queste una domanda di protezione nell’UE.

In virtù dell’alinea 4, la domanda deve essere firmata da una persona idonea a rivendicare i diritti conferiti dalla protezione della registrazione internazionale oppure essere accompagnata da una dichiarazione dell’intenzione di utilizzo della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica o da una dichiarazione dell’intenzione di esercitare un controllo sul suo utilizzo da parte di terzi d sul territorio della Parte contraente nella quale è richiesta la protezione. L'intento è di garantire la compatibilità con il sistema vigente in alcuni Paesi in materia di marchi, in particolare negli Stati Uniti. È comunque poco probabile che, nel medio periodo, una delle Parti contraenti dell’Atto di Ginevra notificherà una simile esigenza al Direttore generale dell’OMPI, tanto più che l’Atto del 1967 non indica questi dati neanche come contenuto facoltativo.

L’alinea 5 dispone infine che la domanda deve indicare se nella registrazione, nell’atto o nella decisione alla base della concessione della protezione è o meno precisato che questa non è concessa a taluni elementi della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica. Il riferimento è qui nello specifico a denominazioni d’origine o indicazioni geografiche composte da una denominazione generica e da un nome geografico nella cui decisione di registrazione è precisato che l’uso della denominazione generica in questione non è riservato35.

34 Cfr. nota 11.

35 P. es., il regolamento (UE) n. 1122/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)] dispone all’art. 1 che la denominazione «Gouda» può continuare a essere usata entro il territorio dell’UE, nonostante la registrazione dell’IGP «Gouda Holland».