Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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Durante la sua 25asessione, nell’ottobre del 2009, l’Assemblea di Lisbona ha approvato l’estensione dei lavori al fine di determinare i mezzi per rendere il sistema di Lisbona più attraente per gli utenti e i potenziali nuovi membri preservando al contempo i principi e gli obiettivi dell’accordo.
In adempimento del suo mandato, il Gruppo di lavoro ha condotto un esame completo del sistema di Lisbona sulla base di un sondaggio condotto presso gli Stati membri e non membri, le organizzazioni intergovernative e non governative e le cerchie interessate e ha elaborato un testo di base per un nuovo strumento giuridico internazionale. Hanno partecipato ai lavori la maggioranza dei Paesi membri e numerosi Paesi e organizzazioni non membri, tra cui la Svizzera e l’UE in veste di osservatori. Dopo aver esaminato il programma del Gruppo di lavoro per la messa a punto di una proposta di testo per l'Accordo e il Regolamento, durante la sua 29asessione, nell’autunno del 2013, l'Assemblea di Lisbona ha approvato la convocazione, nel 2015, di una conferenza diplomatica per l'adozione di un Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche riveduto.
I lavori portati avanti in occasione della conferenza diplomatica, tenutasi a Ginevra dall’11 al 21 maggio 2015, si sono svolti in un clima relativamente teso, riconducibile all’ostilità di alcuni Paesi nei confronti dell’estensione alle indicazioni geografiche dell’approccio adottato dai membri dell’Accordo in materia di protezione delle denominazioni d'origine. Cionondimeno, il 20 maggio 2015, i 28 membri dell'Unione di Lisbona hanno adottato l'Atto di Ginevra e il relativo Regolamento per consenso.
Tra i Paesi non membri, Germania, Russia e Svizzera, in particolare, hanno accolto con favore l'adozione dell'Atto di Ginevra, mentre altri, come Stati Uniti, Australia, Argentina e Corea del Sud, hanno criticato questa revisione dell'Accordo di Lisbona. Sebbene l'Atto di Ginevra sia stato adottato solo dai membri dell'Accordo di Lisbona, questi hanno dato prova di apertura durante i negoziati su alcuni punti chiave e le discussioni hanno portato a numerosi adeguamenti (cfr. «Presentazione dell'Atto», cap. 2) che tengono conto delle richieste presentate dalle delegazioni osservatrici, in particolare per quanto riguarda i sistemi dei marchi.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
1.4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–201919 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma della legislatura 2015–201920. Tuttavia, è in linea con gli obiettivi 221 e 422 dell'indirizzo 1. Infatti, la protezione delle indicazioni geografiche svizzere sui mercati esteri consente ai settori interessati, situati in diverse regioni della Svizzera, di svilupparsi in modo sostenibile preservando il valore del loro patrimonio immateriale collettivo.
1.4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Inserendosi all’interno di tradizioni spesso secolari e basate su un legame stretto con una regione specifica, le indicazioni geografiche hanno una dimensione di sostenibilità che corrisponde all’orientamento generale della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–201923.
2 Presentazione dell’Atto
L’Atto di Ginevra introduce tre importanti novità rispetto all’Accordo di Lisbona: estende la protezione a tutte le indicazioni geografiche (l'Accordo di Lisbona tutela solo le denominazioni d’origine), prevede opzioni per l’attuazione delle disposizioni del trattato in funzione dei diversi sistemi nazionali e apre l’adesione a organizzazioni intergovernative come l’UE o l’Organizzazione africana della proprietà intellettuale.
Al tempo stesso, riformula e precisa la protezione di cui beneficiano le denominazioni d’origine, estendendola alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale. Tale protezione è assoluta in riferimento a prodotti della stessa tipologia [art. 11.1)a)i)] e simile a quella conferita ai marchi famosi in riferimento a prodotti di diversa tipologia e servizi [art. 11.1)a)ii)]. Essa si applica anche in caso di imitazione, traduzione o utilizzo di espressioni quali «genere», «tipo» e «stile», anche se la vera origine dei prodotti è indicata. Dal canto suo, l’articolo 11.1)b) vieta ogni altra condotta suscettibile di indurre in errore i consumatori sulla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.
La protezione garantita dall’Atto di Ginevra è dunque maggiore rispetto a quella dell’articolo 23 (che non si applica a vini e alcolici) dell’Accordo TRIPS e si applica senza distinzioni a tutti i prodotti. Inoltre, l’articolo 12 dispone che una denominazione d’origine o un’indicazione geografica protetta in una Parte contraente non può divenire generica nel territorio di questa Parte. L’articolo 13 disciplina le relazioni tra una denominazione d’origine o un’indicazione geografica registrata e gli altri titoli di proprietà intellettuale, in particolare i marchi anteriori, e prevede che le Parti contraenti possano applicare il principio di coesistenza.
Sia per quanto riguarda le disposizioni sostanziali sia per quanto riguarda alcuni elementi procedurali, i membri dell’Accordo di Lisbona hanno tenuto conto, nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro e ancor più in occasione della conferenza diplomatica, delle richieste avanzate da alcuni Paesi non membri, in particolare quelli in cui le indicazioni geografiche sono
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21 «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività».
22 «La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l’accesso ai mercati internazionali».
23 La strategia è pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale al seguente indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia > Strategia per uno sviluppo sostenibile.