Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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protette nel quadro del sistema di protezione dei marchi. L’apertura dimostrata in tal senso ha reso però necessari diversi adeguamenti, in particolare:
- la possibilità per i beneficiari di depositare direttamente la loro domanda di registrazione internazionale per una denominazione d’origine o un’indicazione geografica senza passare tramite l’Autorità competente nel Paese d’origine, qualora la legislazione della Parte contraente d’origine lo preveda (art. 5.3);
- la scelta, trattandosi della disposizione generale in materia di protezione (art. 11), di una formulazione compatibile con le norme in uso nel diritto sui marchi;
- la riserva relativa a eventuali elementi della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica con carattere generico (Dichiarazione concordata riguardo l’art. 11.2) e la riserva relativa al carattere generico (Dichiarazione concordata riguardo l’art. 12);
- la possibilità per le Parti contraenti di applicare il principio della priorità del marchio anteriore al posto di quello della coesistenza (art. 13.1);
- la possibilità per le Parti contraenti di esigere che la domanda di registrazione internazionale sia firmata da una persona autorizzata a rivendicare i diritti sulla denominazione d’origine o sull’indicazione geografica o sia accompagnata da una dichiarazione dell’intenzione di utilizzo della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica o di controllo di detto utilizzo da parte di terzi (regola 5.4)24;
- l’obbligo di indicare nella domanda di registrazione internazionale se il titolo di protezione della Parte contraente d’origine non copre taluni elementi della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica (regola 5.5).
3 Commento ai singoli articoli dell’Atto e del Regolamento
3.1 Commento ai singoli articoli dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
Art. 1 Abbreviazioni
Alcune espressioni ricorrenti all’interno dell’Atto di Ginevra sono abbreviate per favorire la leggibilità del testo. Inoltre, è fornita la definizione di due espressioni: «Parte contraente d’origine» (n. xv) e «beneficiari» (n. xvii). La «Parte contraente d’origine» è quella sul cui territorio è situata l’area geografica d’origine della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica. In questo contesto, è espressamente prevista anche la possibilità di un’area geografica transfrontaliera. Quanto ai «beneficiari» della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica, la definizione fornita è formulata in modo da essere conforme ai diversi quadri giuridici nazionali. Nello specifico, la legislazione svizzera in materia di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche non riconosce alcun titolare del diritto di proprietà intellettuale.
Art. 2 Oggetto
La definizione di «denominazione d’origine» riprende quella di cui ai due alinea dell’articolo 2 dell’Accordo di Lisbona. La definizione di «indicazione geografica» riprende quella dell’articolo 22 dell’Accordo TRIPS. Queste definizioni sono simili alle rispettive definizioni di cui all’ordinanza DOP/IGP25 e all’ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli26.
Secondo l’Atto di Ginevra, una denominazione d’origine o un’indicazione geografica deve essere protetta nella Parte contraente d’origine, ma il mezzo giuridico attraverso cui tale protezione deve essere posta in essere non è indicato. Un marchio potrebbe quindi essere fatto valere come mezzo giuridico per la protezione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica. Si tratta di una differenza importante rispetto all’Accordo di Lisbona, il cui articolo 1.2 prevede che le denominazioni d’origine siano come tali riconosciute e protette nel Paese d’origine, cosa che è stata talvolta all’origine, in passato, di un’interpretazione molto restrittiva dell’oggetto dell’Accordo.
Art. 3 Autorità competente
Ogni Parte contraente deve essere rappresentata da un’entità responsabile di comunicare all’Ufficio internazionale i dati relativi alle registrazioni internazionali e di ricevere le comunicazioni provenienti da questo stesso Ufficio. In particolare in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge federale del 24 marzo 199527 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) (cfr. anche commenti all’art. 50c LPM28, l’autorità incaricata dell’amministrazione dell’Atto di Ginevra per la Svizzera è l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI).
Art. 4 Registro internazionale
Il Segretariato dell’OMPI, in veste di Ufficio internazionale, tiene il registro internazionale nel quale si distingue tra le registrazioni effettuate in virtù dell’Atto del 1967, in virtù dell’Atto di Ginevra e in virtù di entrambi. Quanto alla Svizzera, soltanto quelle effettuate in virtù dell’Atto di Ginevra produrranno effetti.
24 Ogni riferimento al Regolamento è fatto al Regolamento d’esecuzione comune all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, approvato dall’Assemblea nell’ottobre del 2017 in occasione della sua 34a seduta (cfr. cap. 3.2).
25 RS 910.12
26 RS 232.112.2
27 RS 172.010.31
28 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM), RS 232.11