Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 25 pagine
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Art. 8 Periodo di validità della registrazione internazionale
Il periodo di validità della registrazione internazionale è illimitato, fatta salva una richiesta di radiazione da parte dell’Autorità competente della Parte contraente d’origine, in particolare nel caso in cui la denominazione o l’indicazione che costituiscono rispettivamente la denominazione d’origine e l’indicazione geografica cessino di essere protette nella Parte contraente d’origine. In Svizzera, per esempio, la procedura di radiazione di una DOP o di una IGP è prevista all’articolo 15 dell’ordinanza DOP/IGP e all’articolo 13 dell’ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli.
Art. 9 Impegno a proteggere
Nel diritto svizzero, il livello di protezione previsto dall’Atto di Ginevra è direttamente applicabile alle registrazioni internazionali parimenti a quello previsto dall’Accordo TRIPS o dagli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera. Tale livello di protezione corrisponde a quello di cui beneficiano le DOP e le IGP svizzere.
Art. 10 Protezione in virtù di disposizioni in vigore presso le Parti contraenti o di altri strumenti
Le Parti contraenti sono libere di scegliere il tipo di legislazione in virtù della quale prevedere la protezione stabilita nell’Atto di Ginevra. La protezione sul territorio svizzero di una registrazione i cui effetti sono riconosciuti dalla Svizzera è attuata in virtù degli articoli 51a segg. LPM.
Ogni Parte contraente è libera di scegliere come attuare la protezione delle registrazioni internazionali conferita dall’Atto di Ginevra, che non pregiudica in alcun modo la protezione delle DOP e delle IGP conferita dalla legislazione nazionale o da un altro strumento internazionale quale un accordo bilaterale. Una stessa denominazione d’origine o indicazione geografica potrà quindi essere protetta sia in virtù dell’Atto di Ginevra sia in virtù delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso dalla Svizzera prima della sua adesione all’Atto di Ginevra.
Art. 11 Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche registrate
La presente disposizione distingue due fattispecie. In riferimento a prodotti della stessa tipologia rispetto a quelli ai quali la denominazione d’origine o l’indicazione geografica si applica, ma non conformi con alcun altro requisito previsto per l’uso della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica, la protezione è assoluta. In riferimento a prodotti di diversa tipologia e per i servizi, la protezione si applica qualora un utilizzo indichi o suggerisca un legame con la denominazione d’origine o l’indicazione geografica suscettibile di pregiudicarne gli interessi o qualora rischi di compromettere, indebolire o sfruttare la reputazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica. Il tenore della disposizione relativa alla protezione nei confronti dei prodotti di diversa tipologia e i servizi si rifà alla raccomandazione congiunta sulle disposizioni relative alla protezione dei marchi notori31, adottata dall’OMPI nel 1999. Tale disposizione garantisce la protezione nei confronti di quegli utilizzi di denominazioni d’origine o indicazioni geografiche suscettibili di compromettere la reputazione di tali denominazioni d’origine o denominazioni geografiche, di indebolirle in modo sleale o di sfruttarle indebitamente.
La disposizione dell’Atto di Ginevra precisa ed estende quella dell’Accordo del 1958, includendo le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche per tutte le tipologie di prodotti. Questo fa sì che l’Atto di Ginevra offra il livello di protezione più elevato a livello internazionale. La protezione si applica anche nel caso in cui la denominazione d’origine o l’indicazione geografica siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo» o «stile», nel caso in cui la vera origine del prodotto sia indicata o ancora nel caso in cui la denominazione d’origine o l’indicazione geografica sia utilizzata in un modo equivalente alla sua imitazione o sia tradotta.
Art. 12 Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico
Una DOP o un’IGP non può essere considerata aver acquisito un carattere generico. Il presente articolo corrisponde agli articoli 16 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr)32 e 50a capoverso 4 LPM.
Art. 13 Garanzie rispetto ad altri diritti
L’articolo 13 enumera in modo esaustivo i diritti preesistenti di terzi che possono essere invocati da una Parte contraente per rifiutare, totalmente o parzialmente, gli effetti di una registrazione internazionale sul proprio territorio. Si tratta dei diritti derivanti da un marchio anteriore depositato o registrato in buona fede, o che si è imposto tramite l’uso in buona fede, nel territorio di una Parte contraente (al. 1), del diritto di ogni persona di utilizzare, nell’esercizio del commercio, il proprio nome o quello del proprio predecessore in affari (al. 2) e dei diritti derivanti da varietà vegetali o di razze di animali (al. 3). Negli ultimi due casi, sono fatti salvi gli utilizzi che inducono il pubblico in errore.
Un rifiuto parziale degli effetti della registrazione internazionale permette la coesistenza tra la DOP/IGP e il diritto preesistente di terzi. Nel caso specifico dei marchi, la possibilità di coesistenza di cui all’alinea 1 è limitata ai diritti conferiti dal marchio e sarà attuata in Svizzera applicando alle registrazioni internazionali i criteri di cui all’articolo 50e capoverso 4 LPM.
Se validamente invocata, l’esistenza di un marchio anteriore può giustificare un rifiuto totale degli effetti della protezione della registrazione internazionale, laddove, tenuto conto del periodo di uso del marchio, della sua reputazione e della sua notorietà, la protezione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica dovesse rischiare di pregiudicarlo seriamente.
L’alinea 4 prevede delle garanzie a tutela dei diritti preesistenti di terzi per l’eventualità in cui un rifiuto fondato sui diritti preesistenti in questione dovesse essere ritirato in un secondo momento, a condizione che tale ritiro non sia motivato dalla radiazione, dal mancato rinnovo, dalla revoca o dall’invalidazione dei diritti preesistenti.
31 Raccomandazione congiunta sulle disposizioni relative alla protezione dei marchi notori, adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999. Disponibile all’indirizzo http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/833/pub833.pdf (in francese).
32 RS 910.1